Il Tar Lazio dispone un supplemento di verificazione in vista di decidere in merito alle penali per il mancato livello di servizio da parte di un operatore slot.
Dal momento che la precedente verificazione si fonda, per stessa ammissione del professore che l’ha redatta, si fonda “su principi teorici e generali e non anche sullo specifico protocollo di comunicazione al quale il concessionario deve attenersi nell’osservanza del dettato della convenzione, la cui conoscenza lo stesso verificatore ritiene necessaria ai fini di ‘una corretta valutazione del caso’”, è necessario disporre un supplemento di verificazione, le cui conclusioni saranno formulate tenendo conto anche della documentazione accessibile e consultabile sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Queste le conclusioni, provvisorie, cui giunge il Tar del Lazio, in riferimento al ricorso presentato da un concessionario di gioco per l’annullamento delle penali comminategli dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli “per il mancato rispetto dei livelli di servizio descritti nell’Allegato 2 all’Atto di convenzione di concessione” nel 2014.
Nel supplemento di verificazione, dispone con ordinanza il Tar, “il verificatore, oltre ad analizzare la documentazione sopra indicata, potrà raccogliere ogni altro documento e informazione nonché domandare chiarimenti alle parti e – ove necessario o utile – anche a soggetti terzi, pubblici e privati, effettuando, altresì, gli accessi sui luoghi che riterrà opportuni; le parti sono onerate di fornire al verificatore ogni collaborazione ed il loro comportamento potrà essere valutato anche ai sensi dell’art.116 c.p.c.; entro il primo termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il verificatore dovrà sottoporre la bozza di relazione finale ai difensori delle parti, che entro i successivi 10 (dieci) giorni potranno sottoporre al verificatore eventuali proprie osservazioni scritte; entro il termine finale di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il verificatore dovrà provvedere al deposito della propria relazione finale, ivi riportando le analisi e gli accertamenti eseguiti, una sintetica valutazione delle eventuali osservazioni delle parti e, infine, le proprie conclusioni nonchè ogni altra informazione eventualmente utile ai fini della risoluzione del quesito posto; prima dell’inizio delle operazioni peritali, la parte ricorrente dovrà corrispondere al verificatore un acconto sul compenso ad egli spettante, che il Collegio – anche alla luce dell’istanza da costui già depositata il 26 aprile 2025 – ritiene di liquidare in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00); il compenso complessivamente spettante al verificatore sarà, poi, posto definitivamente a carico di una delle parti del giudizio e liquidato in seguito, al termine delle operazioni, con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza”.
L’udienza pubblica per il prosieguo della trattazione nel merito del giudizio sarà fissata a cura della Segreteria della Sezione in esito al deposito da parte del verificatore della relazione finale.
Foto di Tingey Injury Law Firm su Unsplash






