Ddl Bilancio 2026, tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno sul gioco

La commissione Bilancio del Senato alle prese con il disegno di legge di Bilancio per il 2026, ecco tutte le proposte di modifica e che ordini del giorno che interessano direttamente o indirettamente il gioco.

 

Si entra nel vivo. Da domani 25 novembre la commissione Bilancio del Senato riprende i lavori sul disegno di legge di Bilancio 2026, che come noto prevede (per ora) solo 80 milioni di euro alle Regioni dal gettito erariale degli apparecchi da intrattenimento, una tantum per il prossimo anno. E dunque inizia l’esame degli emendamenti che sono stati segnalati, alcuni dei quali, non molti in verità ma densi di contenuti, riguardano proprio il settore del gioco.  Fermo restando, come sempre, la possibilità dei relatori e del governo di presentarne di propri, magari proprio andando a intervenire anche sulla materia.

Alla vigilia della ripresa dei lavori, può essere utile ricapitolare tutte le proposte emendative sul gioco all’attenzione dei commissari, con in più gli ordini del giorno che saranno anch’essi oggetto di esame.

Gli emendamenti

L’UNA TANTUM APPARECCHI E I CONTENZIOSI SCOMMESSE IPPICHE

La senatrice di Fratelli d’Italia Ambrogio è prima firmataria dell’emendamento 28.0.2 (testo 2)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle controversie in materia di scommesse ippiche)

1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell’Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.

2. Per la definizione del debito residuo, l’importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all’ instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l’importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell’articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell’ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.

4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi..

5. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l’Agenzia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:

a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l’Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l’aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:

1) con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;

2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;

3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:

anno 2006: 100 per cento;
anno 2007: 100 per cento;
anno 2008: 85 per cento;
anno 2009: 78 per cento;
anno 2010: 77 per cento;
anno 2011: 72 per cento;
anno 2012: 60 per cento.
6. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.
7. L’autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell’Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.

LA NUOVA SOGLIA PER IL CONTANTE

Il collega di Fratelli d’Italia Gelmetti è il primo firmatario dell’emendamento 36.0.33.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Imposizione dei pagamenti effettuati in denaro contante di importo compreso tra 5001 e 10.000 euro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita un’imposta speciale di bollo, nella misura fissa di euro 500, su ogni pagamento per l’acquisto di beni o servizi effettuato in denaro contante, nel territorio dello Stato, per un importo compreso tra 5.001 e 10.000 euro.

2. Sono soggetti passivi dell’imposta di cui al comma 1 tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che effettuano i pagamenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le transazioni di cui al comma 1 è obbligatoria l’emissione della fattura.

5. Il versamento dell’imposta di cui al comma 1 è effettuato dall’acquirente tramite apposizione del contrassegno su stampa cartacea della fattura. Dopo l’apposizione del contrassegno copia della fattura corredata del contrassegno deve essere consegnata al soggetto fornitore del bene o del servizio, al fine di consentire i controlli dell’Agenzia delle Entrate.”

L’OSSERVATORIO GAP

La senatrice del Pd Tajani è la firmataria dell’emendamento 91.0.2.

Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente:

« Art. 91 bis

(Fondo per il contrasto delle ludopatie)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro, a partire dalla data di entrata della presente legge il “Fondo per il contrasto delle ludopatie” al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede:

a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del teso unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate;

b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate;

c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata nella misura del 8,25 per cento;

d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del diretto generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12,25 per cento;

e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del diretto generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla lettera d), è fissato al 12,25 per cento.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi di concerto con il Ministero della Salute entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione del presente articolo.

IL DIVIETO DI PUBBLICITA’

Il senatore di Forza Italia Lotito è il primo firmatario dell’emendamento 99.0.176.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “, anche indiretta”, sono soppresse.»

 

Gli ordini del giorno

La senatrice del Movimento 5 Stelle Maiorino presenta l’Odg G/1689/30/5.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”,

premesso che:

non vi sono ragioni epidemiologiche o di contrazione del fenomeno del gioco d’azzardo tali da indurre all’abrogazione dell’Osservatorio Nazionale sul fenomeno dell’azzardo, per altro Organo Consultivo del Ministro della Salute,

impegna il Governo:

a ridefinire l’Osservatorio nella sua composizione e nei propri ruoli e scopi: monitorare il fenomeno su panorama nazionale, verificare e monitorare i Piani Regionali di Prevenzione uniformandone programmazione ed attuazione, produrre report di buone prassi ed efficacia evidence-based cui dare continuità nei territori regionali;

a istituire un organo omologo che si occupi di Dipendenze Digitali, cui connettere periodicamente l’Osservatorio, al fine di monitorare in modo più efficace il gambling online;

ad istituire un organismo di monitoraggio che approfondisca la tematica dei costi sociali azzardo-correlati e definisca un più reale rapporto costi/benefici per le casse dello Stato.

 

Segue l’Odg G/1689/31/5, sempre a sua prima firma.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”,

premesso che:

ogni anno il percorso di accesso ai dati relativi all’entità ed alla modalità di raccolta, vincita e spesa su territorio nazionale determinati dal gioco d’azzardo è sempre più intricato;

i dati del 2023 sono stati divulgati solo a metà anno 2024. Stessa cosa è avvenuta nel 2025 per l’anno precedente. Avere contezza dell’importo e delle modalità di azzardo sui vari territori comunali permette l’elaborazione di strategie locali mirate alla riduzione del fenomeno del DGA e la sinergia con la rete del terzo settore per interventi calibrati di protezione delle fasce più fragili della popolazione,

impegna il Governo:

a supportare la redazione di report aggiornati, almeno trimestrali, da divulgare pubblicamente, redatti sfruttando i sistemi telematici di registrazione e elaborazione dei dati.

 

E ancora, è suo G/1689/32/5.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”,

premesso che:

i dati di diffusione dell’azzardo da anni mostrano situazioni limite, di territori con crescite vertiginose di raccolta e quote pro-capite fuori media; inoltre ogni report degli istituti di ricerca, mostra come “normalizzato” il dato dell’accesso dei minori all’acquisto di forme di azzardo;

impegna il Governo:

a dotare gli esercizi commerciali di strumenti di accesso al gioco d’azzardo, come la tessera sanitaria, per una verifica dei dati personali che possa riguardare la maggiore età e l’eventuale autoesclusione, al fine di consentire anche il controllo incrociato da parte dell’agenzia delle Entrate e prevenire l’immissione di denaro proveniente da sistemi illeciti all’interno del gioco d’azzardo legale.