Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar Toscana: competenza della Questura.
Si era visto chiudere dal Comune di Prato la sala Vlt perché troppo vicina a un luogo sensibile, nel caso specifico una scuola; così aveva presentato ricorso al Tar Toscana che aveva ritenuto legittimo il provvedimento dell’ente, riconoscendo allo stesso i poteri di intervento e di vigilanza, indipendenti dal potere di autorizzazione della Questura.
Di tutt’altro avviso il Consiglio di Stato che, con una recente sentenza, ha ribaltato quell’esito e annullato il provvedimento di chiusura dell’attività di raccolta del gioco d’azzardo lecito, in quanto ritenuto illegittimo.
La massima autorità della giustizia amministrativa ha riscontrato in particolare, nell’atto del Comune, la violazione della competenza primaria in materia, che è attribuita alla Questura e ricomprende sia i profili di pubblica sicurezza sia la valutazione relativa al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili (profilo di tutela della salute/prevenzione della ludopatia).
Il Comune – rimarcano i giudici – in questo contesto ha il potere di vigilanza, ma la sua funzione primaria nel procedimento autorizzatorio è quella di rendere un parere istruttorio alla Questura riguardo alle distanze minime. E in questo caso specifico, il Comune aveva inizialmente rilasciato un parere favorevole nel dicembre 2022.
“Peraltro – si evince dal testo della sentenza – dagli atti di causa risulta che in sede di accesso agli atti del procedimento depositati presso la Questura, parte ricorrente apprendeva della nota del 20 giugno 2023, con cui il Comune, in ragione della nuova misurazione, chiedeva alla Questura di valutare l’eventuale annullamento della licenza che era stata rilasciata. La Questura replicava negando l’esercizio dell’autotutela sul presupposto che si fosse ormai radicato nell’istante il legittimo affidamento sulla base del provvedimento originario emanato
Quindi – argomenta il CdS – il Comune era ben consapevole della necessità di ricorrere alla autotutela, avendo sollecitato a tal fine la Questura, in quanto dotata di competenza primaria esclusiva, ed il fatto che il Questore, nel rifiutare di avviare il relativo procedimento, abbia fatto salvi i poteri di intervento conferiti agli enti locali dalle normative regionali e comunali, non vale certo a legittimare l’adozione di un ordine di chiusura che si pone in irrimediabile contrasto con la licenza di polizia rilasciata”.
Fatte tali considerazioni, nell’accogliere il ricorso contro la sentenza del Tar Toscana, annullando il provvedimento di chiusura della sala Vlt, il Consiglio di Stato ha anche condannato il Comune di Prato alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio: 5mila euro e altre spese di legge.






