Controlli nei casinò, tra legge e giurisprudenza

L’analista di gaming Mauro Natta sottolinea l’indispensabilità dei controlli nei casinò, alla luce delle disposizioni di legge e delle pronunce giurisprudenziali.

 

di Mauro Natta

Scrivevo, qualche tempo or sono, e lo confermo che “sicuramente non sono in possesso delle indispensabili nozioni in diritto amministrativo tali da consentirmi di commentare professionalmente la sentenza del Consiglio di Stato”. Si trattava dell’esubero di personale al Comune di Campione d’Italia dopo il dissesto; la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio del 2019, sullo stesso argomento. si era già espressa.
Un’osservazione su quanto si legge a pagina 10, punto 8.4, in tema di servizio speciale di controllo che recita: “in particolare, le posizioni in evidente esubero erano quelle del servizio speciale di controllo del Casinò (con mansioni generiche ed evidentemente sovradimensionate) e…” me la concedo per la rilevanza che la materia concorre a determinare le mie personali convinzioni in tema di controllo.

Per quanto ritengo mi possa permettere di osservare, senza nulla pretendere nel modo più assoluto, vorrei ricordare l’articolo 19, Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia relativamente alla natura giuridica, possa essere estesa a tutti i casinò italiani autorizzati. Anche se, e qui faccio ricorso alla mia memoria, si trattava di una composizione col Fisco relativa alla tassazione delle mance nelle aziende a gestione diretta.

Il citato articolo è parte del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318; convertito il L. 09 agosto 1986 n. 488, riporta “Le entrate derivanti ai comuni… sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare al bilancio al titolo I, entrate tributarie…”.
Nel giugno 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del commissario prefettizio ribaltando una precedente sospensiva del Tar del Lazio tendente a confermare la legittimità del piano di riduzione dell’organico del perdonale a carico del Comune di Campione d’Italia; le sentenze del Consiglio di Stato del 2022 e 2025 hanno confermato la legittimità della procedura di esubero del personale a seguito del dissesto comunale.

Un’osservazione su quanto si legge a pagina 10, punto 8.4, in tema di servizio speciale di controllo per la rilevanza che assegno alla materia, che recita: “in particolare, le posizioni in evidente esubero erano quelle del servizio speciale di controllo del Casinò (con mansioni generiche ed evidentemente sovradimensionate) e…”.

Sono sempre stato convinto, dalla esperienza di tantissimi anni come dipendente di casa da gioco, che al concedente spetti il compito di controllare la regolarità del gioco e degli incassi. Il che dovrebbe o, forse, potrebbe comportare la presenza di controllori come nelle restanti case da gioco del Paese.

D’altra parte, in qualunque tipologia di concessione ci si trovi, pubblica o privata, la tassa di concessione non potrà essere rappresentata che in una percentuale su determinate entrate; ebbene il controllo di come si formino dette entrate non ritengo si possa ritenere di poco momento e/o generico. A meno che l’aver stabilito una tassa fissa non possa dispensare il Comune dalla mansione in parola.

Desidero aggiungere in conclusione di quanto precede che non si può negare nella convenzione tra il Comune di Venezia e il gestore della casa da gioco il riferimento alla normativa richiamata in tema di entrate tributarie e che il Corpo controllori comunali al Casinò municipale di Sanremo adotti una specifica procedura di controllo delle entrate in parola.

 

Foto di Tingey Injury Law Firm su Unsplash