Arbitrato Casinò Campione: ‘Convenuti paghino 339.480 euro di anticipo’

La Camera arbitrale di Milano chiede 339.480 euro di anticipo ai convenuti della controversia relativa alla gestione del Casinò Campione d’Italia: i 17 ex amministratori e il Casinò stesso.

 

Ai convenuti della controversia relativa alla gestione del Casinò di Campione d’Italia dal 2011 al 2018 e che interessa 17 ex amministratori dello stesso (oltre naturalmente il Casinò) la Camera arbitrale di Milano chiede un totale di 399.480 euro, come anticipo “per gli onorari della Camera e del Tribunale Arbitrale”.

Come noto, con l’arbitrato il Casinò punta a ottenere un risarcimento, da parte dei 17 ex amministratori, per un totale di circa 80 milioni di euro, per le azioni e/o omissioni che hanno portato alla chiusura della location di gioco, nel luglio del 2018, a seguito di una sentenza di fallimento della società di gestione successivamente annullata, ma senza che fino al 2022 si potesse riaprire la struttura.

Intanto, però, c’è da versare l’anticipo perché l’azione possa avere corso: la parte maggiore dell’anticipo spetta al Casinò, chiamato a versare poco meno di 170mila euro, mentre agli altri convenuti spetta di pagare meno di 10mila euro.

La stima ha carattere provvisorio e l’esclusiva funzione di individuare i fondi iniziali, “impregiudicata ogni futura determinazione da parte della Segreteria” eventualmente “sentito anche il Tribunale Arbitrale, una volta costituito”.

IL MANCATO DEPOSITO DEI FONDI – Ma cosa potrebbe accadere se uno o più dei convenuti non versassero l’importo richiesto a titolo di anticipo? Lo spiega la stessa Camera arbitrale di Milano, nel suo regolamento e, in dettaglio, all’articolo 42 dello stesso: “1 – Se una parte non deposita l’importo richiesto, la Segreteria generale può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in procedenza, suddividere il lavoro della controversia e richiede a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.

2- In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, la Segreteria generale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento.

3 – Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria generale, eventualmente sentito il Tribunale arbitrale ove costituito, può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento”.