Titolare Ctd vuole licenza scommesse ma la concessione è in capo al bookmaker

Impugna i provvedimenti della Questura di Roma davanti al Tar ma il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione.

 

Ha un contratto di ricevitoria con un bookmaker estero e gli viene negata la licenza scommesse; porta il caso al Tar, ma i giudici ritengono il ricorso inammissibile.

Il ricorrente contestava il rigetto della sua richiesta di licenza per un Ctd e il successivo ordine di cessazione dell’attività, motivati dalla mancanza di una concessione da parte del bookmaker estero. Il Tribunale ha stabilito che il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione del ricorrente, in quanto i titolari di Ctd non possono impugnare il diniego questorile basato sull’assenza della concessione, essendo tale facoltà riservata all’operatore estero o bookmaker.

Il fatto risale al 2022. Allora la Questura di Roma rigettava la richiesta motivo di controversia rilevando che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

Interessante nelle more della sentenza, il fatto che il ricorrente contesti il numero chiuso delle concessioni e le restrizioni all’accesso, deducendone il contrasto con i principi di liberalizzazione, con la libera iniziativa economica e con il diritto al lavoro.

Il Tribunale, in merito, specifia che “Dette doglianze sono rivolte, in via generale, al sistema di gara per il rilascio delle concessioni ed introducono un tema estraneo a quello strettamente attinente l’autorizzazione di polizia su cui poggiano i provvedimenti impugnati”.

“Nella specie – si legge – tale soggetto, cui spetterebbe la legittimazione e che avrebbe interesse ad avanzare dette doglianze, quale effettivo gestore delle scommesse, è l’operatore estero, rimasto tuttavia estraneo alla presente controversia”.

La Questura ha stabilito che la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse; oppure a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione, in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Nel caso specifico, la Questura ha rilevato che la società estera (per la quale il ricorrente svolgeva l’attività di Ctd) non risultava titolare della concessione necessaria per l’esercizio.

“L’Ordinamento nazionale nel settore delle scommesse – evidenzia il Tar del Lazio – introduce restrizioni giustificate sulla base di esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, allo scopo di canalizzare il fenomeno dei giochi pronostici in circuiti controllabili al fine di prevenire infiltrazioni da parte della criminalità”.