Bando gioco online, CdS: ‘Valida la gara di Adm’

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da alcuni operatori per chiedere l’annullamento del bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.

 

Con una sentenza, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del bando dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le nuove concessioni di gioco online, respingendo l’appello proposto da Plivio Srl e Sogno di Tolosa Ltd e contestualmente dichiarando estinto il giudizio per le altre società che avevano rinunciato.

Nell’articolata sentenza, i giudici escludono innanzitutto “ogni irragionevolezza o contraddittorietà nella fissazione, da parte Amministrazione, del termine per la presentazione delle offerte di partecipazione alla presente gara in data 30 maggio 2025 e, cioè, in una data anteriore all’esaurimento del contenzioso relativo alla disciplina dei Pvr”, in quanto “l’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, deve essere coordinato e bilanciato con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, pure costituzionalmente garantito, per cui l’Amministrazione conserva, in pendenza del contenzioso e salva l’adozione di provvedimenti giurisdizionali di sospensione, il potere valutativo, espressione di discrezionalità amministrativa orientata alla comparazione degli interessi, di iniziare o proseguire la procedura oggetto di contenzioso o, comunque, connessa con il contenzioso pendente”.
Quanto poi agli “altri profili di illegittimità lamentati in ordine alla disciplina dei Pvr”, i giudici evidenziano che “essi non ricadono nell’oggetto del presente giudizio, in cui non è stata impugnata la determinazione dirigenziale del 25 ottobre 2024 “.

Quanto poi ai 7 milioni di euro una tantum, giudicati eccessivi dai ricorrenti, il Consiglio di Stato osserva che sul tema “ l’Amministrazione resistente non ha assunto una esplicita e chiara posizione, ma nelle sue difese ha sempre sostenuto che, in base ai calcoli e alle elaborazioni eseguite con riferimento ai dati relativi al 2023, nonostante l’aggravio degli oneri economici, la concessione resta remunerativa per circa 60 dei 77 concessionari uscenti (‘prendendo a base il margine netto dei singoli concessionari e andando a sottrarre ulteriormente il canone concessorio previsto dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 … e la quota annua di ammortamento dell’investimento necessario per il pagamento dell’una tantum, emerge che dei concessionari attualmente operanti, circa 60 operatori avrebbero, comunque, un margine netto superiore a 1 milione di euro’) “.

Non solo: “La tesi sostenuta dalle originarie ricorrenti e oggi dalle appellanti – circa la portata escludente delle condizioni della concessione – non può, quindi, ritenersi pacifica, in quanto contestata dall’Agenzia resistente, e non corroborata da prova adeguata”.

 

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