Questione territoriale e distanziometro: l’impossibilità assoluta e il danno per gli utenti

Riportiamo un estratto dell’articolo a cura dell’Avv. Geronimo Cardia, dedicato al principio della “impossibilità assoluta” che la giurisprudenza ha elaborato per dichiarare legittimi i distanziometri, la cui versione completa è pubblicata sulla rivista IGE Magazine di settembre/ottobre 2025. 

E’ cosa nota che il Consiglio di Stato abbia elaborato nel tempo il principio secondo cui se non si registra il 100% di interdizione del territorio non sarebbe possibile parlare di effetto espulsivo, non sarebbe possibile parlare di illegittimità del distanziometro (solitamente applicato ai soli apparecchi da intrattenimento) e sarebbe quindi possibile escludere in senso assoluto l’esistenza di una qualsiasi questione di legittimità costituzionale.

La visione degli operatori (e non solo)

Da tempo gli operatori, come altre istituzioni, ritengono che non serva il 100% di divieto per individuare un’illegittimità. E infatti il concetto di effetto espulsivo non presuppone necessariamente un divieto totale assoluto dei territori di riferimento, sostanziandosi l’illegittimità della restrizione anche in presenza di percentuali minori ma tali da:

(i) determinare effetti negativi sulla salute (proibire o proibire quasi totalmente spiegano gli psichiatri non è diverso, anzi può creare effetti negativi sulla salute come si vedrà in appresso);

(ii) determinare effetti negativi sull’ordine pubblico (lasciare al contrabbando tutto il territorio o una parte importante dello stesso non fa la differenza in termini di sicurezza);

(iii) determinare perdite di gettito erariale da emersione (marginalizzando la presenza si abbatte il gettito erariale come dicono i numeri presenti);

(iv) determinare l’impossibilità di fare le nuove gare di assegnazione delle concessioni scadute (se si vieta tutto o una gran parte del territorio comunque lo Stato è costretto a fare le proroghe);

(v) comprimere fino ad impedire l’attività economica palesandosi non proporzionate nell’applicazione in concreto (senza tutelare la salute).

Il parere del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Annibale Marini

Sul punto nel tempo si è avuto modo di descrivere le considerazioni espresse dal professor Annibale Marini, presidente emerito della Corte Costituzionale, il quale ha evidenziato come ben possano risultare sproporzionate – e dunque illegittime – anche percentuali di interdizione del 75%. In particolare al riguardo viene precisato che “l’effetto espulsivo si verifica non solo nelle ipotesi in cui si raggiunga una percentuale identica o prossima alla totalità, e dunque al 100 percento, del territorio della Regione, ma anche laddove si superino soglie più basse ma tali da rendere non attrattiva l’attività economica e da risultare non proporzionate (…) È evidente, infatti, che anche una percentuale, ad esempio, del 75 percento in alcune Regioni prevalentemente montuose possa risultare del tutto inadeguata, e dunque di dubbia legittimità costituzionale, essendo una larga parte del territorio non utilizzabile per qualsiasi attività economica

Le norme che impongono le proroghe perché i distanziometri sono espulsivi

Peraltro, nella giurisprudenza non si è mai tenuto conto del fatto che gli effetti dannosi dell’effetto sostanzialmente espulsivo o marginalizzante che impattano sugli interessi pubblici sono provati per tabulas, dalle stesse norme di riferimento, dai provvedimenti legislativi che stanno imponendo agli operatori le proroghe delle concessioni ormai scadute perché lo Stato è consapevole che in presenza dell’effetto espulsivo nessun operatore potrebbe partecipare alle gare di assegnazione. Si tratta di proroghe tecniche subite dagli operatori e dovute ai cortocircuiti istituzionali per le leggi di Regioni, Province Autonome e Comuni che, come noto, impediscono di procedere col riordino del gioco fisico voluto anche dal Ministero dell’Economia (Mef) e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (AdM). E infatti al riguardo si richiama la Legge n. 207 del 30/12/2024 (cd. Legge di Bilancio 2025) che all’art. 1 comma 96 ha disposto che “In considerazione dell’obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia (…) di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento (…) al 31 dicembre 2026”.

I pareri del Consiglio di Stato che hanno bloccato le gare in passato

Inoltre gli effetti negativi sugli interessi pubblici provocati dall’effetto espulsivo sono provati dalla presa di posizione del Consiglio di Stato nei due pareri interlocutori nn.1068/2019 e 1057/2019 con cui ha ritenuto di sospendere l’esecuzione delle gare non essendo ancora risolta la questione territoriale. Al riguardo si ricorda che la Sezione ha ritenuto di dover sospendere l’emissione dei pareri richiesti dal Mef in quanto sarebbero emersi “alcuni aspetti problematici, sui quali occorre richiedere un adeguato approfondimento, che dovrà essere sviluppato non solo dall’Agenzia, ma anche dal Ministero, nei suo organi e uffici reputati più adeguati e competenti al riguardo”. Il primo di questi aspetti riguarda proprio i rapporti con le autonomie territoriali ed il mancato richiamo dei contenuti dell’Intesa negli atti di gara predisposti dal Ministero, in riferimento a cui il Supremo Collegio ha rilevato come “non si comprende dagli atti se e in che modo i contenuti di questa intesa siano stati valutati e tenuti presenti nella redazione dei documenti di gara, nei quali non sembrano invero richiamati. Né si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale, che pure spetta alla competenza del Ministero riferente, né si forniscono informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale decreto e perché esso possa esser ritenuto non necessario. Né si forniscono elementi di valutazione, pur necessari, riguardo alla ritenuta non ostatività, ai fini della procedura di gara, della mancanza di tali atti, che pure paiono essere in qualche modo configurati dalla legge come presupposti per l’indizione delle gare”.

Conclusioni

Quanto sopra basterebbe a superare il principio della “impossibilità assoluta”. Ma in aggiunta e a conferma di quanto sopra non bisogna dimenticarsi che gli esperti in materia sanitaria, come i dati concreti di spesa e raccolta che la storia ha ormai messo sul tavolo, dimostrano che i distanziometri, espulsivi o quasi espulsivi che dir si voglia, non abbiano neanche raggiunto lo scopo di tutelare l’utente, anzi.

(Image by Vectorportal.com, CC BY)

(L’articolo completo è pubblicato sulla rivista IGE Magazine di Settembre/ottobre 2025, disponibile anche in versione digitale)