Il Tar Campania accoglie il ricorso di una donna che si era vista negare la licenza per l’esercizio di giochi in quanto aveva frequentato ‘soggetti gravati da precedenti di polizia’.
Aver frequentato “soggetto gravato da precedenti di polizia” “potrebbe giustificare un giudizio di inaffidabilità solo se fosse dimostrato che esiste una comunanza di interessi con questo soggetto che possa far ritenere plausibile il sospetto di abuso della licenza” di gioco che la ricorrente aveva chiesto e che le era stata negata.
Con questa motivazione il Tar Campania ha accolto il ricorso di una donna per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui il commissariato di Secondigliato aveva respinto la sua richiesta di licenza per l’apertura di un punto vendita di giochi pubblici, un provvedimento che era stato appunto motivato dal fatto che la cittadina, assieme al marito, frequenterebbero “soggetti gravati da precedenti di polizia” e nel quale si menzionava un controllo eseguito in data 11 febbraio 2020 in occasione del quale ella (insieme al marito) era in compagnia di un soggetto avente “pregiudizi per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, ricettazione, violazione di sigilli”, oltre ad altri 5 controlli (eseguiti tra il 2017 e il 2021) in occasione dei quali egli si trovava in compagnia di soggetti con pregiudizi per vari reati. In più il marito della ricorrente era stato denunciato il 21 maggio 2001 dalla Guardia di Finanza per il reato di “scommesse clandestine”; in base a questo complesso di circostanze l’amministrazione riteneva che la ricorrente non desse garanzia di non abusare dell’autorizzazione richiesta, che era di conseguenza negata.
Ma i giudici amministrativi hanno dato ragione alla signora, accogliendone il ricorso e ritenendo il provvedimento impugnato “privo di un supporto motivazionale che persuasivamente giustifichi il giudizio di inaffidabilità della ricorrente”.
I giudici rilevano innanzitutto che “la ricorrente è stata di recente destinataria del rilascio di più autorizzazioni identiche a quella richiesta da parte di diversi commissariati della provincia di Napoli, che hanno quindi valutato in maniera diversa (anzi opposta) le circostanze che il commissariato Secondigliano ha posto a fondamento del diniego impugnato” e osservano che “la circostanza che chi chieda il rilascio di un’autorizzazione abbia subito un controllo mentre si trovava insieme a un soggetto avente pregiudizi di polizia non rileva e non può rilevare di per sé solo quale sintomo di inaffidabilità; a prescindere dalla risalenza degli episodi (la denuncia del marito risale addirittura al maggio del 2001) e a parte il rilievo che chi subisce il controllo può non conoscere (e, anzi, almeno di regola non conosce) i precedenti penali o di polizia di coloro coi quali si trova, l’amministrazione dovrebbe dimostrare che esiste una frequentazione, cioè una continuità di rapporti con il soggetto pregiudicato, tale da poter far ritenere esistente una vicinanza o contiguità dell’istante con il mondo della criminalità”. E “nel caso all’esame di ciò non v’è traccia nell’atto impugnato, che reca una mera elencazione di controlli senza alcuna contestualizzazione dei medesimi”.
Napoli, foto di Danilo D’Agostino su Unsplash






