Per il CdS la cancellazione dall’elenco Ries senza concessione Adm e licenza di polizia è regolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ribaltando la decisione del Tar Lazio che aveva annullato la cancellazione di un internet caffè nel Comune di Colle Val d’Elsa in Toscana dall’elenco Ries, che è il registro degli operatori del comparto apparecchi e intrattenimento.
La sentenza è la n°7015 del 2025, e conferma la legittimità dell’atto amministrativo di cancellazione disposto dall’Adm, che aveva effettuato un controllo nel 2023 e aveva accertato, nell’internet caffè, la presenza di un’attività di raccolta scommesse per conto di un operatore nazionale. L’esercizio tuttavia risultava senza concessione statale e la licenza di polizia prevista dall’articolo 88 del Tulps. Tale misura era però stata annullata dal Tar Lazio che aveva indicato una violazione del principio di proporzionalità.
Da qui il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al Consiglio di Stato, che ha chiarito come l’iscrizione all’elenco Ries presupponga le licenze che sarebbero richieste per chi tiene apparecchi da gioco.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che “l’attività di gioco d’azzardo e di raccolta di scommesse è sottoposta al regime del c.d. doppio binario, comportante la necessità per chi opera in tale settore di ottenere sia la concessione amministrativa, rilasciata dall’Agenzia, sia l’autorizzazione di polizia, rilasciata dal questore territorialmente competente sul presupposto della titolarità del titolo concessorio, in carenza delle quali sussiste esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse ai sensi dell’art. 4 della l. n. 401 del 1989”.
Il CdS ha inoltre escluso ogni contrasto con il diritto europeo.






