L’analista Mauro Natta torna sullo studio sulla futura gestione del Casinò di Saint Vincent, tema sul quale sarà il Consiglio Valle a dire l’ultima parola.
di Mauro Natta
Mi pare che la Giunta regionale disponga di uno specifico studio inerente la casa da gioco di Saint Vincent ed il complesso alberghiero allo scopo di avere a disposizione il maggior numero di notizie utili a decidere il futuro gestionale di una attività di certo e rilevante interesse per la Valle d’Aosta e per la cittadina termale.
Al tempo stesso rammento che il Disciplinare di cui all’art. 10 della Legge regionale n. 36 del 2001, non può prescindere dalla ricerca del risultato precedentemente citato. A ben vedere, potrebbe rappresentare oggetto di un accurato studio, non tanto per le problematiche esclusivamente politiche, da discuterne in sede di Consiglio, quanto per quelle puramente tecniche collegabili alla tipologia gestionale che potrebbe essere scelta.
Premettendo di avere a disposizione il Disciplinare valido sino al 31dicembre 1933, l’articolo 4 non potrebbe essere ignorato in qualunque tipologia gestionale. Lo stesso dicasi per il successivo articolo 5 che, in caso di gestione affidata al privato, potrebbe formare oggetto di implemento anche per raggiungere altri fini che non è il caso di precisare.
L’articolo 7 (Proventi di gestione) merita una particolare considerazione in specie dal quinto paragrafo e non solo per la parte descrittiva. Mentre l’articolo 11 (Controlli) potrebbe essere modificato tramite una semplificazione dal quinto paragrafo al termine.
La ricerca di mercato, susseguente alla consultazione dello studio commissionato, dovrebbe comprendere quello nazionale e, a seguire, quello domestico ed ancora un accurato studio dei bilanci con meticolosa attenzione per il conto economico e un particolare riguardo per i relativi allegati.
A parere dello scrivente non pare sufficiente quanto immediatamente precede perché, la necessità condivisa nell’ambiente dell’azzardo autorizzato della diversificazione dell’offerta, quest’ultima non potrebbe essere ignorata e non soltanto quella dei giochi vecchi e, ed è molto importante, completamente nuovi che, eventualmente, è possibile reperire.
Probabilmente, in una situazione come quella che pare presentarsi, un occhio di riguardo agli investimenti che si renderanno necessari è da considerare. più di un tempo abbastanza recente, in funzione del loro ritorno, con una rigorosa attenzione al costo del personale e alla professionalità da raggiungersi, a mio modo di vedere e per l’esperienza diretta, tramite la continua formazione.
A proposito dell’art.11 del Disciplinare vorrei richiamare l’attenzione sul paragrafo 4: “nessun tavolo o gioco può essere aperto o chiuso senza la presenza di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta”.
E ancora: “Le modalità per l’accesso e l’utilizzo delle strutture di sorveglianza (sala monitor dei controlli di sicurezza), da parte del servizio di controllo regionale, saranno regolate da apposito protocollo approvato…”.
Per quanto alla prima osservazione si potrebbe considerare: la verifica della dotazione iniziale all’apertura, la consistenza della rimanenza finale e il conteggio delle mance tavolo per tavolo.
Poi la verifica del risultato continua in cassa centrale, come ai miei tempi ormai lontani, col conteggio dei contanti cambiati direttamente al tavolo dai giocatori e, tenuto conto delle eventuali aggiunte, si completa l’operazione.
Relativamente alla seconda non rimane che domandare il significato autentico di una norma che, da una prima lettura, sembrerebbe in contrasto col compito del controllore.
Il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi dovrebbe avvenire in due tempi: concomitante e susseguente; di quest’ultimo si rimanda al termine del presente.
Quanto precede può formare pacificamente oggetto di discussione perché, in qualunque ipotesi di gestione, interessa una materia essenziale, a mio avviso, stante la natura giuridica delle entrate in discorso, ritengo dal dettato dell’art.19 del Dm n. 318/86 convertito in L. n.488/86.
Aggiungo, parlando di controllo susseguente, che non possiamo ignorare avendo a disposizione: il risultato netto del tavolo (cioè mance escluse), l’importo dei contanti e quello delle mance è agevolmente fattibile l’operazione mirata a determinare il rapporto tra mance ed introiti e introiti/contanti. Per completare l’operazione si deve calcolare l’incidenza di ogni gioco sul totale del periodo considerato, ad esempio tre o sei mesi o altro che può convalidare, se del caso, l’irregolarità apparente da approfondire.
Dette rilevazioni si possono trovare, in internet, all’interno di un elaborato a cura dei Controllori comunali al casinò municipale di Sanremo.
Indubbiamente questi dati, implementati delle ore tavolo, della resa unitaria e del costo del personale reperibili nel citato elaborato potrebbero fornire al gestore ulteriori indicazioni di carattere gestionale quale la disposizione della sala giochi e di politica produttiva; chiaramente il programma può essere svolto sempre che il gestore gestione non ne abbia uno diverso o migliore, bene inteso, nel caso di gestione affidata in concessione ad una società a capitale privato.
Relativamente a quanto accennato, ovvero rapporto tra mance ed introiti, tra introiti e contanti, alle ore tavolo, alla resa oraria e all’incidenza di ciascun gioco sul totale dei ricavi mi permetto suggerirne la visione relativa alla casa da gioco di Sanremo e al mercato nazionale completo di relative quote.