Giochi tramite app store: la fattura agli utenti spetta al gestore

La Corte di giustizia europea ha depositato una sentenza su un caso riguardante una società tedesca che proponeva giochi con piattaforma commerciale online.

Se uno sviluppatore di applicazioni stabilito in uno Stato membro, prima del 1º gennaio 2015 (data in cui sono entrate in vigore nuove regole sulla territorialità Iva per i servizi elettronici B2C) ha fornito prestazioni di servizi per via elettronica, come l’accesso ai livelli successivi in un gioco elettronico, a clienti finali residenti nel territorio dell’Unione europea tramite un’app store messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il soggetto che deve fatturare il costo ai clienti è il gestore dell’app store, anche se le conferme d’ordine fornite a seguito del pagamento indicano lo sviluppatore come prestatore e indicano l’aliquota Iva applicabile nello Stato membro in cui quest’ultimo è stabilito.

È quanto dichiarato dalla Corte di giustizia europea (Cgue) con la sentenza depositata il 9 ottobre 2025 resa nella causa C-101/2024, interpellata dalla Corte federale tedesca sull’applicazione dell’articolo 28 della direttiva Iva, che prevede che se un soggetto passivo agisce in nome proprio ma per conto terzi e partecipa a una prestazione di servizi si ritiene la prestazione svolta a titolo personale.

Il caso nasce da una controversia in Germania che riguardava un periodo precedente al 1° gennaio 2015. Al centro della discussione c’era la corretta individuazione del soggetto passivo Iva tra lo sviluppatore di app (in questo caso una società tedesca) e l’app store (gestito da una società irlandese) che intermediava la vendita di giochi e applicazioni ai consumatori finali europei.

La Corte ha applicato l’articolo 28 della direttiva Iva 2006/112/Ce, e ha stabilito che se un soggetto passivo (l’app store) agisce in nome proprio ma per conto di un altro soggetto passivo (lo sviluppatore) nella prestazione di servizi per via elettronica, allora l’app store è considerato aver ricevuto e reso egli stesso i servizi al cliente finale. Dunque, la società che gestisce l’app store (il commissionario) è considerata la fornitrice di servizi nei confronti dei clienti finali. Lo sviluppatore (il committente) è considerato il fornitore di servizi nei confronti dell’app store.

La sentenza sancisce che, in virtù di questo meccanismo, lo sviluppatore di app non può essere considerato debitore dell’Iva nel proprio Stato membro (Germania) per la prestazione fornita direttamente al consumatore finale. L’onere fiscale spetta invece al gestore della piattaforma.

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