Il Tar del Lazio respinge la domanda cautelare presentata da due società che non hanno partecipato al bando per le nuove concessioni di gioco online.
“La parte ricorrente, che non ha presentato offerta per il nuovo bando per l’affidamento della concessione per il gioco a distanza, non vanta allo stato alcun tutolo idoneo alla prosecuzione delle attività sulla base della vigente convenzione di concessione, in regime di proroga tecnica ex lege, come tale, per definizione, esercitabile fino al completamento del successivo procedimento ad evidenza pubblica, previsto in concreto per tutti i concessionari in proroga tecnica (incluse le società ricorrenti) al 12.11.2025.
Peraltro, allo stato, come emerso nel corso della trattazione in camera di consiglio, risultano pienamente efficaci le determinazioni di aggiudicazione della successiva procedura ad evidenza pubblica, né risulta sospesa dal giudice d’appello la sentenza n.ro 10517/2025, resa da questa Sezione in data 30.5.2025, che ha respinto il ricorso promosso dalla odierna parte ricorrente per l’annullamento del bando relativo alla predetta procedura“. Questa la motivazione che ha portato il Tar del Lazio a respingere, con un’ordinanza, la domanda cautelare che due società di gioco online, Plivio Srl e Sogno di Tolosa Ltd, avevano fatto per sospendere e annullare alcune circolari e determinazioni relative alla concessione per il gioco a distanza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Secondo i giudici, inoltre, gli atti impugnati “non determinano la cessazione anzitempo, al 22 ottobre 2025, delle attività dedotte nella vigente convenzione di concessione, bensì (essenzialmente e più limitatamente) la cessazione della sola possibilità, per i concessionari uscenti, di accettare nuove iscrizioni (ossia nuovi clienti) e altresì l’obbligo di comunicare ai clienti in portafoglio la prossimità della cessazione del rapporto contrattuale. Tali previsioni non appaiono del resto irragionevoli, essendo funzionali alla tutela, di indubbio rilievo pubblico, degli interessi dei giocatori e della regolarità dei flussi finanziari, in prossimità della cessazione della convenzione di concessione, in regime di proroga pluriennale”.
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