A decorrere da gennaio 2025 sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’autorità vigilante.
Prosegue, nella XI Commissione Permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera, l’esame del provvedimento riguardante “Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare”.
Alla Gestione separata – spiega Tiziana Nisini (Lega) nella sua relazione – sono iscritti, tra gli altri, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’autorità vigilante”.
La proposta di legge in esame si compone di sette articoli. All’interno si prevede anche l’istituzione, dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della proposta di legge, di un apposito fondo nel bilancio della Gestione separata Inps destinato a finanziare le spese per l’erogazione, con la medesima decorrenza, delle prestazioni e dei trattamenti inerenti alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia, al congedo parentale e all’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) erogati in favore dei professionisti iscritti alla Gestione medesima (articolo 5, commi 1 e 3).
Il fondo è finanziato tramite la destinazione allo stesso delle somme derivanti dalle aliquote aggiuntive alla contribuzione previste dalla normativa vigente per i suddetti trattamenti e dovute dai professionisti iscritti alla Gestione separata.
Inoltre, viene fissato un limite minimo in relazione all’importo dell’indennità di maternità. Si prevede che, per le professioniste iscritte alla gestione separata, tale indennità non può comunque essere inferiore al 150 percento dell’importo mensile dell’assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n° 335), come rivalutato, per ciascuna delle cinque mensilità previste.
Foto da sito ufficiale Camera