Tar Toscana conferma la revoca della licenza Vlt a Prato: illegittimo lo spostamento dell’ingresso senza comunicazione

I giudici respingono i ricorsi delle due società coinvolte: lo spostamento dell’accesso della sala giochi ha compromesso la sorvegliabilità del locale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto i ricorsi presentati contro la Questura di Prato, confermando la legittimità della revoca della licenza di pubblica sicurezza ex articolo 88 del Tulps per l’attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi Vlt.

La vicenda riguarda una sala giochi situata a Prato, per la quale la licenza era stata rilasciata nel novembre 2010 al legale rappresentante della società titolare. Nel luglio 2025 il legale rappresentante della società subentrata nella gestione dell’attività aveva chiesto alla Questura la voltura del titolo in proprio favore. Durante l’istruttoria, però, un sopralluogo finalizzato a verificare la sorvegliabilità dei locali aveva accertato che l’ingresso di Viale Galilei, unico indicato nella licenza originaria, risultava chiuso, e che l’accesso alla sala avveniva esclusivamente da Piazza del Mercato Nuovo. Su questa base la Questura aveva respinto l’istanza di voltura il 22 ottobre 2025 e, circa un mese dopo, aveva revocato la licenza stessa, ritenendo che lo spostamento dell’accesso, mai comunicato all’amministrazione né preventivamente autorizzato, costituisse un abuso del titolo ai sensi dell’articolo 10 del Tulps.

Le due società avevano impugnato separatamente entrambi i provvedimenti davanti al Tar Toscana, sostenendo che l’apertura su Piazza del Mercato Nuovo fosse preesistente all’intervento e che la chiusura dell’accesso di Viale Galilei fosse comunque rappresentata nel progetto allegato all’istanza di voltura, con la conseguenza che non sarebbe scattato alcun obbligo di comunicazione preventiva, ma solo quello di comunicazione immediata, ritenuto peraltro rispettato. Le ricorrenti avevano inoltre lamentato la sproporzione della revoca rispetto alla condotta contestata, sostenendo che sarebbe stata sufficiente una sospensione della licenza, e l’omessa valutazione delle osservazioni prodotte nel procedimento di voltura.

Il Collegio, ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e li ha esaminati congiuntamente, partendo dal procedimento di revoca. Nella sentenza si richiama la giurisprudenza consolidata sulla nozione di abuso del titolo di polizia ai sensi dell’articolo 10 del Tulps, definita come fattispecie residuale e discrezionale che consente all’amministrazione di intervenire anche in casi non espressamente tipizzati dalla legge, purché sorretta da un motivato apprezzamento delle circostanze di fatto in termini di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Nel merito, i giudici hanno ritenuto provato che lo spostamento dell’accesso non fosse stato comunicato in alcuna forma adeguata alla Questura. La sola trasmissione di un elaborato grafico, privo di un’esplicita indicazione testuale sul cambio di ingresso, non potrebbe infatti considerarsi comunicazione idonea, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che regolano i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. La licenza originaria imponeva del resto l’obbligo di comunicare con immediatezza ogni variazione dei dati indicati nel titolo, tra cui l’indirizzo dell’esercizio, mentre lo spostamento dell’ingresso avrebbe dovuto essere anche preventivamente autorizzato, incidendo direttamente sulla sorvegliabilità del locale, requisito che l’articolo 153 del regolamento di esecuzione del Tulps pone come condizione essenziale per il rilascio e il mantenimento della licenza.

Sulla base di queste considerazioni il Tar ha giudicato adeguata la motivazione della Questura, che aveva definito la condotta della società titolare un abuso grave, tale da compromettere il rapporto fiduciario con l’amministrazione e da configurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico, respingendo integralmente il ricorso relativo alla revoca. Di conseguenza, il ricorso con cui si contestava il diniego di voltura è stato dichiarato improcedibile: venuta meno la licenza da volturare, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe comunque potuto produrre alcun effetto utile per le società ricorrenti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.