Mance ai croupier, lo spazio della trattazione nei casinò

L’analista di gaming Mauro Natta esamina il tema della ripartizione delle mance tra i croupier nei casinò italiani, anche alla luce delle disposizioni di legge.

 

di Mauro Natta

La mancia al croupier nei casinò nello spazio comunitario lo trovo, anche alla luce della Legge Europea, un argomento interessante. Per molti, e tra questi mi ci metto anch’io, che e ho subito l’attenzione come dipendente e come dirigente sindacale. Ho, bene inteso in compagnia di altri, seguito l’evoluzione della cosiddetta questione fiscale andando a trovare una utilissima documentazione a datare dalla riforma pensionistica del 1953, mi pare andando a memoria.

La motivazione della citata riforma risiede nella nascita dello “stipendio convenzionale” tramite il quale l’imposta sul reddito delle persone fisiche colpiva la parte delle mance che concorreva quale imponibile al versamento dei contributi pensionistici.

Il citato richiamo non è il solo ma non sono qui per tediare il lettore che potrebbe avermi già letto, e più di una volta. L’iter completo conclusosi con il Dm n. 314/97 utilizza un identico dispositivo: imponibile Irpef uguale a quello per il versamento pensionistico.

Chiarito questo punto e ricordando che la Legge Europea del 2015, prevedendo la non tassabilità ai fini Irpef delle vincite conseguite nei casinò autorizzati, fa sì che potrebbe considerarsi temporaneo. Sicuramente nasce la necessità che sia previsto, dal Parlamento, un qualche accoglimento della Corte costituzionale con sentenza n. 152 del 1985.

Riaffermato che la mancia è una parte della vincita, e lo dice anche una sentenza della Corte di cassazione, come possibile motivazione ad una eventuale rivisitazione della normativa complessiva della problematica costo del lavoro, desidero porre l’accento sul fatto provato da tempo che la ripartizione delle mance tra impiegati tecnici di gioco e gestione non è stabilita definitivamente al 50%; trattasi di una percentuale trattabile.

Infatti, richiamando un argomento che molti pensano del tutto normale esistono casi nei quali, in considerazione dei costi della produzione nel primo esempio e per la scarsa resa in mance nel secondo, si hanno per un gioco il 54 e il 46 e il 40 e 60 percento; il primo per la gestione.

Non mi sento di allargare l’argomento a questioni di diritto ed altre, forse più impegnative.

Quanto precede è, a ben vedere, una sorta di provocazione che, seguendo una logica di un ex dipendente in pensione dal 2001, nell’intento di diminuire il costo del lavoro opera in modo che le entrate tributarie a favore degli Enti pubblici proprietari e che le gestioni loro versano non debbano subire una riduzione.

Sicuramente mi rendo conto di aver parlato di entrate tributarie ma è la vigente normativa che tali le indica: art.19 del Dm n. 318/86 convertito in L. n. 488/86.

Prima di continuare vorrei far presente che le mance in discorso sono, per quanto alla partecipazione del gestore, a un patto di devoluzione e se ne trova cenno in alcune sentenze a datare dal 1954 ma non rammento quale con precisione.

Ogni addetto ai lavori conosce il rapporto tra mance ed introiti di un gioco di contropartita e non è il caso che lo citi, così come per il rapporto tra contanti e risultato.

Concludo con il richiamare l’attenzione dei gestori che l’introduzione di novità senza tenere in considerazione il possibile e credibile derivato in mance potrebbe influire sul richiamato patto di devoluzione.

È vero che le mance rappresentano, per la gestione, un ristoro anche considerevole del costo del personale ed è per questo che ritengo utile il richiamo che, precedentemente, mi sono permesso.

 

Foto di Dan Smedley su Unsplash