Interdittiva antimafia a ditta gioco, Tar Sicilia: ‘Più elementi convergenti, provvedimento legittimo’

Il Tar Sicilia conferma la legittimità della comunicazione antimafia interdittiva a una ditta di gioco con sede a Palermo.

 

Con una sentenza, il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Palermo e del conseguente provvedimento di chiusura provvisoria dell’attività di gioco disposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di una ditta individuale con sede nel capoluogo siciliano.

La decisione si fonda sul principio secondo cui il rapporto di parentela, di per sé, non è sufficiente a giustificare un’interdittiva, ma assume rilievo quando è accompagnato da elementi concreti che evidenziano una possibile influenza mafiosa sull’impresa. In particolare, il Tar richiama il consolidato orientamento secondo cui: “i legami parentali rilevano ai fini della valutazione di un pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche […] o comunque laddove l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, o se vi possa essere un’influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto”.
Secondo la ricorrente, “l’interdittiva impugnata sarebbe motivata esclusivamente sulla scorta della circostanza che il marito della ricorrente (legame di coniugio allo stato interrotto), sarebbe un soggetto controindicato, condannato, in via non definitiva, per reati di natura mafiosa”.

Ma nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che la Prefettura non abbia fondato il giudizio esclusivamente sul rapporto coniugale con un soggetto controindicato, ma su un insieme di elementi convergenti, evidenziando che: “l’informativa interdittiva gravata verte su una valutazione ampia ed esente da profili di irragionevolezza basata non solo sul mero legame di natura di parentela ma sulle vicende anomale che hanno dato vita alla costituzione dell’impresa individuale della ricorrente, sulla ripetuta presenza in azienda dell’ex coniuge oltre che sul risalente impegno di quest’ultimo nel settore di attività della predetta impresa”.

Tra gli elementi valorizzati assumono particolare rilievo: la condanna della ricorrente per intestazione fittizia di beni ai sensi degli artt. 110 e 512-bis c.p., con conseguente confisca dell’immobile interessato; il ruolo dell’ex coniuge nell’operazione “Apocalisse” del 2014 e i suoi rapporti con esponenti di vertice di diverse famiglie mafiose.

Il Tar ribadisce che, in materia di interdittive antimafia, non è necessario attendere l’accertamento definitivo della responsabilità penale, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi gravi, precisi e concordanti. Infatti “le circostanze valorizzate nel provvedimento interdittivo assumono una qualificata rilevanza ai fini della formazione del giudizio prognostico sul pericolo di infiltrazioni mafiose anche a prescindere dagli esiti penali dell’attività di indagine”.

Sulla base degli elementi raccolti, il Collegio conclude che “tali circostanze risultano di tale convergenza da fare apparire più che probabile il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente, nell’ottica di massima tutela preventiva che informa l’istituto dell’informazione antimafia”.

Quanto alla difesa della ricorrente, fondata sull’intervenuta cessazione del rapporto coniugale, il Tar la ritiene non dimostrata, osservando che: “tale interruzione risulta essere stata provocata dall’applicazione di misure cautelari e non già da scelte personali della ricorrente”, la quale “non ha allegato alcunché al fine di dimostrare l’effettivo scioglimento del vincolo familiare né concreti elementi rivelatori del venir meno delle rilevate cointeressenze economiche”.

In conclusione, il Tribunale afferma la legittimità dell’interdittiva antimafia, ritenendo che il quadro indiziario fosse idoneo a sostenere la prognosi di condizionamento mafioso, e dispone il rigetto del ricorso, compensando le spese di lite “attesa l’ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia”.

 

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