Sala Vlt chiusa a Viterbo, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: niente riapertura

Palazzo Spada conferma la sentenza del Tar Lazio: la sospensione dell’attività da oltre due anni e mezzo esclude la deroga prevista dalla legge regionale.

Il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare e conferma, almeno per questa fase, la chiusura di una sala da gioco a Viterbo, disposta dal Tar del Lazio. Con ordinanza pubblicata il 31 luglio, la Terza Sezione di Palazzo Spada ha rigettato la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado presentata dalla società titolare dell’esercizio, che aveva chiesto la riapertura dei locali in via cautelare in attesa della decisione sul merito dell’appello.

La vicenda riguarda l’applicazione dell’articolo 11-bis della legge regionale n. 5 del 2013, la norma sul distanziamento delle sale da gioco dai luoghi sensibili in vigore nel Lazio. Il nodo interpretativo sottoposto ai giudici amministrativi riguardava la definizione di «sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione», categoria alla quale la società ricorrente riteneva di poter essere ricondotta per continuare l’attività nonostante la vicinanza a un luogo sensibile.

Il Collegio, in sede di esame sommario proprio della fase cautelare, ha condiviso l’interpretazione già fornita dal giudice di primo grado, escludendo che la locuzione normativa possa applicarsi a un caso in cui l’esercizio effettivo dell’attività risultava interrotto da oltre due anni e mezzo. Una chiusura di tale durata, secondo i giudici, è incompatibile con la nozione di sala «già esistente» richiamata dalla legge regionale ai fini della deroga.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che le valutazioni sul rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale potranno eventualmente essere effettuate in sede di merito, rinviando quindi l’esame più approfondito della questione alla decisione definitiva sull’appello. Quanto al periculum in mora invocato dalla parte appellante, i giudici hanno chiarito che, ove derivi dall’adozione di nuovi provvedimenti da parte della pubblica amministrazione, la tutela andrà eventualmente azionata nei confronti di tali atti, anche in via cautelare.

Alla luce di queste considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese di fase in ragione della particolarità della controversia. Resta dunque ferma, allo stato, la sentenza del Tar Lazio n. 7667/2026 che aveva disposto la chiusura della sala, mentre il giudizio proseguirà nel merito davanti al Consiglio di Stato.