Scorciatoia per nomina commissario ad acta è abuso del processo: Tar Lazio dà ragione al Masaf

Il Tar Lazio respinge l’istanza di nomina del commissario ad acta richiesta al Masaf dalla Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli Srl per abuso del processo.

«A giudizio del Collegio tale istanza integra abuso del processo l’istanza di nomina del Commissario ad acta proposta nel corso di un giudizio di ottemperanza già fissato per la decisione, quando sia diretta unicamente ad anticipare gli effetti della trattazione di merito e non sia sorretta da una concreta situazione di persistente inadempimento dell’Amministrazione; tale condotta, in violazione dei doveri di lealtà processuale e del principio di ragionevole durata del processo, costituisce presupposto apprezzabile ai fini della responsabilità processuale aggravata, con applicazione della sanzione ex art. 26, comma 2, Cpa.»

Con questo principio il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) rigetta l’istanza di nomina del commissario ad acta richiesta dalla Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli Srl al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) sul Giudizio di ottemperanza (per l’esecuzione della sentenza n. 2116/2026) relativo all’accesso agli atti sulla procedura di classificazione degli ippodromi nazionali tramite il metodo Ahp (Analytic Hierarchy Process).

La vicenda parte il 15 settembre 2025 quando la Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli Srl presenta al Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) un’istanza di accesso agli atti “concernenti la procedura di classificazione degli ippodromi nazionali mediante il metodo multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process)”.

COME NASCE LA CONTROVERSIA

La controversia nasce, dunque, dal rifiuto del Ministero di mostrare i dati tecnici sulla classificazione degli ippodromi. Nel testo si legge infatti che “la Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli Srl agisce nel presente giudizio per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 2116/2026, di accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego all’istanza che la medesima società aveva presentato all’amministrazione il 15 settembre 2025 per l’accesso agli atti concernenti la procedura di classificazione degli ippodromi nazionali mediante il metodo multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process).”

La società intendeva dunque acquisire la documentazione completa relativa “a schemi di calcolo ed algoritmi per la classificazione degli ippodromi in attività e lo sviluppo delle performance dell’ippica nel contesto nazionale ed internazionale in base al modello di analisi multicriterio ahp” […]; 2. “modello classificazione ippodromi, criteri e modalità per la classificazione ippodromi“.

ISTANZA D’URGENZA PER RICHIEDERE NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA

Tuttavia ritenendo incompleti i documenti ricevuti dal Masaf (in particolare per la mancanza dell’Allegato 13 che contiene i dati relativi ai cosiddetti “cluster” per la riproduzione delle matrici all’interno del metodo matematico AHP (Analytic Hierarchy Process), la società avviava il giudizio di esecuzione e il Tar fissava la trattazione del merito all’udienza del 14 ottobre 2026; tuttavia, la società decide di non attendere tale data e l’11 giugno 2026 presenta un’istanza d’urgenza depositando un’istanza “volta ad ottenere la nomina di un Commissario ad acta in luogo dell’Amministrazione procedente” e sostenendo che “il persistere dell’inadempimento dell’amministrazione e la prolungata indisponibilità dei dati richiesti precludono la tutela giurisdizionale delle posizioni della medesima società”.

NUOVI FILE DEPOSITATI DAL MASAF

Il Ministero risponde depositando nuovi file, matrici e l’Allegato 13. La Società Modenese contesta la validità dei dati tramite perizia, continuando a chiedere la nomina immediata del commissario senza aspettare la data di ottobre. A fronte del deposito effettuato dall’amministrazione, la società “ha contestato l’idoneità della documentazione allegata” e ha sostenuto “l’inattendibilità dei dati ivi riportati ai fini della riproducibilità dei calcoli sviluppati dal Ministero e ribadendo la richiesta di nomina del Commissario ad acta”.

LA DECISIONE FINALE: RIGETTO, RINVIO UDIENZA 14 OTTOBRE E ABUSO DEL PROCESSO

Il Tar Lazio respinge dunque la richiesta del commissario, qualificando la mossa della società come un tentativo improprio di scavalcare il calendario dell’udienza ordinaria già fissata per il 14 ottobre 2026, sede nella quale verranno esamine le contestazioni sui file. Su tali basi, l’istanza di nomina del Commissario ad acta dell’11 giugno 2026 di parte ricorrente è infondata e va respinta, con conseguente condanna della società alle spese e alla sanzione d’ufficio per l’Erario.