Palazzaccio rigetta il ricorso Adm contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia: motivo del contendere il Prelievo erariale unico
“L’uso del metodo induttivo per calcolare il PREU, pur partendo da un importo forfettario, non costituisce una presunzione assoluta e non esclude la prova contraria del contribuente”. Questo il principio di base con il quale la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha rigettato il ricorso Adm, sposando la tesi sostenuta da un esercente del Barese.
Già la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, aveva respinto il recupero del Prelievo Erariale Unico (PREU) per i giorni di chiusura dell’attività del contribuente, ritenendo che il metodo induttivo forfettario non potesse applicarsi in assenza di raccolta di somme. Sulla stessa lunghezza d’onda, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Adm, confermando l’esclusione dal calcolo dei giorni di chiusura dell’attività dotata di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.