Online, Adm: ‘Comunicazioni su gioco responsabile, le modalità di calcolo’

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla gestione della convenzione di concessione per la raccolta del gioco a distanza e sulle misure di tutela e protezione del giocatore.

 

Nuova comunicazione chiarificatrice ai concessionari a distanza dei giochi pubblici da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, così da fornire direttive per la gestione della convenzione di concessione per la raccolta del gioco a distanza di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ma anche sul Piano degli Investimenti previsto dall’articolo 8 e sulle Misure di tutela e protezione del giocatore (articolo 20).

Nella nota, si ricorda che “l’articolo 8, comma 2, della Convenzione di concessione dispone che il piano degli investimenti, presentato all’atto della domanda di partecipazione, debba essere asseverato da un soggetto terzo con specifica relazione sulla sostenibilità. Tale Piano deve prevedere gli investimenti da effettuarsi nei tre ambiti di cui al comma 1 per il primo biennio di concessione, per un importo annuo non inferiore al 10% dell’una tantum di cui all’articolo 6, comma 5, lett. p) del D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41”.

A tale proposito, ci sono state “richieste di chiarimento circa l’esatta individuazione dell’arco temporale da considerare per la rendicontazione e l’imputazione degli investimenti relativi al ‘primo anno’ di esercizio.“: ricordando quanto già espresso in precedenti Faq , Adm chiarisce che “il primo biennio decorre dalla data di avvio della concessione, indipendentemente dalla data operativa di attivazione tecnica. Essendo la sottoscrizione della convenzione l’atto che perfeziona il rapporto negoziale e segna l’avvio formale della concessione, il periodo di riferimento deve essere computato a partire da tale data”.
Tuttavia, per armonizzare l’obbligo convenzionale con la gestione amministrativa e contabile, Adm precisa che “considerato che le concessioni hanno operato in continuità a partire dal 13 novembre 2025, il periodo temporale di riferimento per la prima annualità degli investimenti comprende l’arco temporale che va dalla data di sottoscrizione della convenzione fino alla chiusura dell’annualità solare successiva. Pertanto, il periodo da considerare è: 13 novembre 2025 – 31 dicembre 2026“.

Tenuto conto che “il periodo di riferimento non è di un anno solare ma di 13 mesi e 18 giorni, l’importo minimo da investire corrisponde all’11,34 per cento dell’una tantum di cui all’articolo 6, comma 5, lett. p) del D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41”.

Le annualità seguenti, ovvero dal 1° gennaio 2027, “seguiranno l’anno solare, facilitando così la presentazione della relazione sull’effettiva realizzazione degli investimenti, prevista entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento”.
Si conferma, dunque, che “il piano degli investimenti asseverato deve coprire l’importo minimo annuo (11,34% dell’una tantum) rapportato al periodo sopra indicato per la prima annualità, garantendo che la sostenibilità dello stesso sia dimostrata per l’intero arco dei nove anni di durata della concessione”.

Adm ricorda, ancora, che “fra gli investimenti previsti dall’articolo 8, comma 1, lett. c, della convenzione di concessione, volti ‘al contrasto del gioco patologico e allo sviluppo delle policy di gioco responsabile (…)’ non rientrano quelli obbligatoriamente previsti dall’articolo 20, comma 9 della convenzione che riporta espressamente il dettato dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, mentre sono sicuramente ricomprese le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi per la diffusione del gioco sicuro e responsabile a ulteriore tutela dei giocatori, specie più vulnerabili, che il concessionario ha facoltà di effettuare”.

Tra le spese “considerate investimenti rientrano gli investimenti in conto capitale (Capex) in quanto investimenti che permettono di migliorare la capacità produttiva, l’efficienza e la competitività di un’azienda nel lungo periodo e le spese operative (Opex) che abbiano un
impatto su produttività ed efficienza del complessivo sistema di raccolta e offerta dei giochi pubblici oggetto della concessione. Non si possono ritenere investimenti validi come adeguamenti tecnologici, quegli investimenti che si limitino ad apportare miglioramenti estetici o non legati, in alcun modo, quantomeno al miglioramento delle performance del sito, dal punto di vista della raccolta, della facilità di gioco e delle operazioni connesse, né tantomeno investimenti che rientrino nell’ordinaria gestione delle attività del concessionario”.

Invece, “è possibile inserire nel piano degli investimenti, gli investimenti tecnologici realizzati prima della data di stipula della convenzione di concessione purché producano effetti nel primo biennio di concessione e siano strettamente correlati con gli adeguamenti tecnologici richiesti con le regole tecniche. In tal caso, non conta quando sono stati sostenuti i costi ma che l’adeguamento tecnologico sia completato e operativo entro i primi due anni”. È possibile, invece, inserire le spese sostenute per il conseguimento della certificazione Uni En Iso 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L’Agenzia fornisce poi le prime direttive sull’attuazione dell’articolo 20 della Convenzione di concessione (Misure di tutela e protezione del giocatore), che stabilisce che “il concessionario investa annualmente una somma pari allo 0,2% dei suoi ricavi netti (entro il limite di 1.000.000,00 euro annui) in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile”.
In merito al periodo di calcolo dei ricavi netti e alla decorrenza dell’obbligo, Adm precisa: “L’obbligo di investimento dello 0,2% grava esclusivamente sul soggetto titolare della nuova concessione a partire dal momento della sua efficacia giuridica. I ricavi maturati sotto regimi convenzionali precedenti (fino al 12 novembre 2025) non concorrono al calcolo della base imponibile per la nuova convenzione”. Inoltre, “Al fine di determinare l’investimento dovuto, il primo periodo di riferimento per il calcolo dei ricavi netti decorre dal 13 novembre 2025 fino al 31 dicembre 2026”.