Il Tar del Lazio sottolinea che l’interruzione della raccolta delle scommesse per oltre 30 giorni è causa di decadenza della concessione. Questa non deve essere condizionata da rapporti di natura privatistica intercorrenti tra concessionario e gestore.
“L’interruzione della raccolta per un periodo di trenta giorni, non causata da situazioni eccezionali è causa di decadenza in quanto l’interesse pubblico sotteso alla raccolta del gioco non può essere condizionato da valutazioni imprenditoriali, attinenti ai rapporti di natura privatistica intercorrenti tra il concessionario ed il gestore del singolo punto vendita!”. Inoltre “l’inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l’incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento degli ausiliari e fermo restando che la colpa di questi ultimi potrà fondare un’azione di regresso del contraente nei loro confronti”.
Con questo principio il Tar lazio respinge il ricorso di un operatore impugnato contro un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e monopoli risalente al novembre del 2024. Adm disponeva infatti la decadenza dei diritti per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive in un esercizio situato a Cava dei Tirreni a Salerno. Riassumendo in breve la vicenda, il pomo della discordia sta nel fatto che l’attività di raccolta era rimasta chiusa per più di un mese per un contenzioso tra concessionario e gestore e, pur avendo riottenuto in seguito il via libera dal Tribunale di Salerno nel febbraio 2025, l’Agenzia nel frattempo aveva dato l’autorizzazione a un concessionario concorrente. Ecco nel dettaglio la ricostruzione dei fatti.
Come viene riportato nel testo la difesa della ricorrente “si fonda, in sintesi, sulla circostanza che l’interruzione del servizio sarebbe da ascrivere ad un contenzioso sorto con il gestore del proprio punto vendita circa le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti, esercitato da quest’ultima, da considerarsi inefficace in quanto non conforme alle previsioni convenzionali”.
Tra i motivi che hanno spinto Adm a impugnare il provvedimento nel novembre del 2024 in primis emerge che “dal 29 maggio 2024 non è stata più esercitata attività di raccolta presso i punti in questione; inoltre l’operatore a cui è stata affidata la gestione del negozio, ha comunicato la cessazione del rapporto contrattuale con il concessionario il 31 maggio 2024”. Inoltre a partire in dal 23 agosto 2024 “il concessionario ha comunicato che la sospensione della raccolta era da attribuire esclusivamente al comportamento del gestore che aveva esercitato il diritto di recesso in violazione delle disposizioni contrattuali;
A questo si aggiunge che “con nota dell’11 settembre 2024, nel ribadire alla società ricorrente che le vicende intercorrenti tra i concessionari e i gestori dei negozi sono irrilevanti per l’Agenzia, il concessionario è stato invitato alla ripresa della raccolta presso altri locali, non usufruendo più della disponibilità dei precedenti, tramite il trasferimento del diritto, ovvero alla sua rimozione, entrambe operazioni nella disponibilità del concessionario;
“La società non ha dato seguito ad alcun provvedimento finalizzato alla ripresa della raccolta con il citato diritto, o al trasferimento dello stesso presso altro indirizzo; Di conseguenza nell’ottobre del 2024 l’Agenzia ha dato avvio al procedimento di decadenza dei diritti di raccolta scommesse, assegnando il termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni, tra le quali l’adozione dei provvedimenti necessari alla ripresa della raccolta” Inoltre aggiunge che “non è stata assunta alcuna iniziativa finalizzata alla ripresa dell’attività di raccolta delle scommesse entro il termine assegnato e le argomentazioni addotte non sono idonee a giustificare la prolungata interruzione della raccolta, rispetto alla quale le vicende riguardanti il rapporto di natura privatistica intercorrente tra concessionario e gestore non rivestono alcuna rilevanza”.
La ricorrente evidenzia invece che Adm “avrebbe dichiarato la decadenza dei diritti in violazione delle norme delle due convenzioni in rubrica, mancando il requisito dell’imputabilità al concessionario dell’interruzione non autorizzata del servizio. La riconducibilità del fatto alla condotta di un terzo integrerebbe, infatti, un giustificato motivo impeditivo della decadenza. Inoltre, in linea di principio, la misura della decadenza deve considerarsi, non già vincolata, ma ampiamente discrezionale e, dunque, aderente alla vicenda concreta, nel rispetto dei principi di congruità e di ragionevolezza”.
Inoltre sottolinea che in precedenza “si sono registrate situazioni nelle quali l’interruzione della raccolta delle scommesse, nel frattempo contestata al concessionario interessato, è stata giustificata da contenziosi instaurati davanti al giudice civile aventi ad oggetto l’illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte del gestore”. Precisa la circolare: “nel sottolineare la estraneità dell’Agenzia rispetto al rapporto di natura privatistica intercorrente tra il concessionario e il proprio gestore, si procederà alla sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio nell’ipotesi di pronunce giurisdizionali, anche provvisorie, che abbiano degli effetti indiretti sull’attività provvedimentale dell’Agenzia, di modo che il punto non potrà essere considerato libero e, quindi, non potrà essere assegnato ad altro concessionario fino a revoca del provvedimento di sospensione”.
Il colpo di scena arriva con la pronuncia del Tribunale di Salerno del 14 febbraio 2025 che, in “riforma dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità del recesso del gestore e ha ordinato l’immediata ripresa dell’attività”. Secondo il ricorrente l’esito favorevole in sede civile avrebbe dovuto indurre Adm “a riesaminare la propria precedente determinazione, in modo da rendere possibile l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Salerno, sospendendo l’efficacia, non solo del decreto di decadenza, ma anche di eventuali titoli autorizzatori rilasciati al concessionario concorrente nei medesimi locali.” Diversamente Adm da un lato ha chiesto alla ricorrente la documentazione comprovante la disponibilità dei locali citati e, dell’altro ha rilasciato al concessionario concorrente l’autorizzazione per l’esercizio della raccolta presso lo stesso immobile”.
Tra i principi citati dal Tar Lazio nel respingere il ricorso in primis c’è “l’applicazione della misura della decadenza trova fondamento e disciplina, esclusivamente, nel rapporto bilaterale tra l’Adm e il concessionario, a tutela dell’interesse erariale alla raccolta dei proventi dei giochi e delle scommesse, cui sono estranee eventuali vicende contenziose tra il concessionario e il gestore che determinino l’indisponibilità dei locali. È solo e soltanto il concessionario, parte della convenzione ed erogatore di un pubblico servizio, a dover garantirne la continuità, anche in una fase patologica, mediante le possibilità offerte dall’amministrazione (trasferimento del diritto ovvero della sua rimozione) o iniziative volte, nei termini assegnati, a ripristinare comunque la regolarità del servizio stesso”.
Inoltre l’ordinanza del Tribunale di Salerno che ha accertato l’illegittimità del recesso dell’operatore e ordinato la riattivazione della raccolta per conto della ricorrente non determina automaticamente l’illegittimità del titolo rilasciato al concorrente, per la già affermata non interferenza tra procedimento amministrativo e vicende privatistiche, e l’obbligo per l’amministrazione di provvedere in autotutela, fintanto che il provvedimento del giudice civile non sia portato ad esecuzione e la situazione di fatto non muti in senso favorevole alla ricorrente (in concreto, mediante riacquisto della disponibilità dei locali). Frattanto, una volta accertati i presupposti della decadenza (interruzione del servizio per un periodo superiore a trenta giorni; perdita della disponibilità dei locali), la vicenda può dirsi esaurita e legittimamente l’Adm può procedere alla stipula della concessione con un terzo che dimostri di avere i requisiti per l’esercizio dell’attività, essendo l’Agenzia tenuta esclusivamente a garantire la continuità del servizio e la tutela dell’interesse pubblico al corretto funzionamento della rete di raccolta”.
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