Il Consiglio di Stato fissa i criteri per il calcolo dell’indennità: parametro vincolante è il fatturato reale di ciascun operatore.
Il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo sul nodo più controverso della vicenda delle proroghe tecniche del Bingo: l’indennità dovuta dai concessionari va calcolata sul fatturato effettivo di ciascun operatore, inteso come il valore complessivo delle cartelle acquistate da Adm e vendute in sala. Niente forfait, niente parametri astratti.
La Sezione Sesta si è pronunciata con la sentenza n. 4635/2026 sul ricorso per chiarimenti proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all’esecuzione della sentenza n. 7787/2025, con cui la Sezione Settima aveva accertato l’incompatibilità del regime di proroga automatica delle concessioni con il diritto dell’Unione europea e imposto ad Adm di rideterminare le condizioni economiche del rapporto concessorio di fatto.
Adm aveva chiesto al giudice di chiarire cosa si intendesse con “fatturato” ai fini della rideterminazione del canone, e su questo punto il Collegio ha risposto in modo netto. Il riferimento è alla raccolta derivante dalla vendita delle cartelle, dato oggettivo, tracciabile, nella disponibilità dell’amministrazione, e non a grandezze forfettarie o astratte. La soluzione adottata da Adm con la determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025, che aveva fissato un’indennità mensile fissa di 2.800 euro indipendentemente dai ricavi effettivi, risulta dunque incompatibile con il dictum del giudicato.
Il Consiglio di Stato ha però dichiarato inammissibili le richieste di chiarimento sulla strutturazione concreta del canone, se prevedere un minimo e un massimo, come graduarlo, ritenendo che su questi aspetti il giudice della cognizione non si fosse espresso e che essi rientrino nella discrezionalità residua dell’amministrazione in sede di riedizione del potere. Il vincolo è il fatturato come parametro di riferimento; le modalità applicative spettano ad Adm.
Sul punto più atteso dall’intero settore, se gli effetti della sentenza si estendano a tutti i concessionari o solo alle parti del giudizio, il Collegio ha operato una distinzione destinata ad avere ricadute pratiche significative. Gli effetti demolitori, ovvero l’annullamento della nota Adm del gennaio 2018, operano “erga omnes”, ovvero producono effetti nei confronti di tutti i concessionari, indipendentemente da chi abbia partecipato al giudizio, Trattandosi di atto plurimo scindibile annullato per un vizio comune a tutti i destinatari. Gli effetti conformativi, cioè l’obbligo di rideterminare l’indennità parametrandola al fatturato , valgono invece solo “inter partes”, cioè esclusivamente tra le parti che hanno partecipato al giudizio. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha esplicitamente riconosciuto che Adm può estendere spontaneamente tali effetti a tutti i concessionari per ragioni di parità di trattamento, e ha rilevato che l’Agenzia si è già orientata in questo senso con la determinazione del 26 febbraio 2026.







