Pubblicato il testo della proposta di legge di Stefano Vaccari (Pd) sulla verifica dell’età degli utenti delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche: disposizioni anche su gioco d’azzardo e assimilati.
Focus anche sul gioco d’azzardo e suoi assimilati, nel testo della proposta di legge a firma del deputato dem Stefano Vaccari recante “Norme concernenti la verifica dell’età degli utenti delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione delle medesime”.
Presentata lo scorso 13 febbraio, ne è stato infatti pubblicato il testo integrale e numerosi sono i riferimenti all’esigenza di proteggere i minori con riferimento appunto al gioco online.
In premessa, Vaccari sottolinea che “non possono trascurarsi la dimensione economica e la protezione contro le dipendenze comportamentali. Le nuove direttive dell’Unione europea pongono particolare enfasi sulla trasparenza pubblicitaria e sul divieto di pratiche commerciali ingannevoli o predatorie, come quelle legate agli acquisti impulsivi nelle applicazioni e nei giochi telematici, che possono
essere equiparati a forme di gioco d’azzardo mascherato. In conclusione, l’integrazione delle recenti linee guida europee nel tessuto normativo nazionale è essenziale per assicurare che il processo di digitalizzazione non avvenga a discapito della tutela dei minori”.
La principale finalità della Pdl è dunque “la tutela dello sviluppo psicofisico delle nuove generazioni, troppo spesso esposte a rischi quali la dipendenza digitale, la manipolazione psicologica e l’esposizione a contenuti inappropriati, quali la pornografia, la violenza e il gioco d’azzardo”.
In particolare, illustra ancora il deputato dem, “l’articolo 12 affronta il crescente problema dei meccanismi assimilabili al gioco d’azzardo nei videogiochi e nelle applicazioni (come le scatole premio). Viene sancito il divieto assoluto di accesso a tali funzionalità da parte dei minori, colpendo le pratiche di monetizzazione predatoria che sfruttano tecniche di rinforzo variabile e di pressione psicologica”.
IL TESTO DELLA PROSTA DI LEGGE
Ecco le parti relative, direttamente o indirettamente, al gioco nella proposta di legge di Vaccari.
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina l’accesso dei minori alle piattaforme digitali, alle reti sociali telematiche e ai servizi di intrattenimento digitale, al fine di:
(…)
c) proteggere i minori dall’esposizione a contenuti dannosi o pericolosi, tra cui i contenuti pornografici, violenti o finalizzati alla manipolazione psicologica, nonché dall’esposizione al gioco d’azzardo e alle pratiche a questo assimilabili;
(…)
Art. 3.
(Divieto di accesso per i minori di sedici anni)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, sono vietati ai minori di sedici anni la registrazione, l’accesso e l’utilizzazione di piattaforme digitali interattive e di reti sociali telematiche che consentano una o più delle seguenti funzionalità:
(…)
d) l’accesso a meccanismi di gioco, di ricompensa o di remunerazione idonei a generare dipendenza o comportamenti assimilabili al gioco d’azzardo.
(…)
Art. 5.
(Deroga al divieto di accesso per i minori di età compresa tra quattordici e sedici anni)
Nel prevedere alcune deroghe, la Pdl statuisce invece l’ esclusione obbligatoria, inderogabile e non eludibile dal titolare, dell’accesso a
(…)
3) giochi d’azzardo, scommesse o lotterie, anche simulate;
4) premi casuali, comprese le scatole premio, meccanismi aleatori o sistemi assimilabili al gioco d’azzardo.
Art. 6.
(Obbligo di adozione di sistemi efficaci per la verifica dell’età dei fruitori dei servizi)
(…)
5. Il Garante per la protezione dei dati personali, d’intesa con l’Agcom, adotta linee guida che stabiliscono i requisiti tecnici minimi e le modalità di controllo dei sistemi per la verifica dell’età di cui al comma 1, ivi comprese misure specifiche riguardanti:
a) i servizi di gioco operanti nella rete internet e le piattaforme digitali che contengono funzionalità di intrattenimento digitale;
(…)
Art. 8.
(Contenuti dannosi o pericolosi e obblighi di prevenzione)
1. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche adottano misure preventive idonee a impedire o a ridurre significativamente il rischio di esposizione dei minori a contenuti dannosi o pericolosi, compresi i seguenti:
(…)
f) contenuti, funzionalità o meccanismi riconducibili al gioco d’azzardo o a pratiche a questo assimilabili.
(…)
Art. 12.
(Tutela dei minori verso il gioco d’azzardo e i meccanismi assimilabili)
1. È vietato ai minori di sedici anni l’accesso alle piattaforme digitali e alle reti sociali telematiche, alle applicazioni, ai giochi in rete e ai servizi che comprendono:
a) giochi d’azzardo, scommesse o lotterie, anche simulati;
b) meccanismi di ricompensa aleatoria con esborso economico o con valore virtuale convertibile;
c) sistemi di premi casuali, compresi le scatole premio e meccanismi analoghi;
d) pratiche di monetizzazione predatoria basate su tecniche di rinforzo variabile, di accelerazione temporale o di induzione psicologica.
2. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche adottano sistemi efficaci per la verifica dell’età ai sensi dell’articolo 6 anche per l’accesso alle funzionalità di cui al comma 1 del presente articolo, indipendentemente dalla qualificazione formale del servizio 3. Sono vietate la pubblicità, la promozione e l’incentivazione, diretta o indiretta, del gioco d’azzardo o di meccanismi a questo assimilabili, rivolte ai minori, anche se effettuate da creatori di contenuti digitali o tramite contenuti sponsorizzati o algoritmi di raccomandazione.
Art. 13.
(Campagne di sensibilizzazione, di educazione digitale e di prevenzione nelle scuole)
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l’Agcom e il Garante per la protezione dei dati personali, promuove campagne di sensibilizzazione, di educazione digitale e di prevenzione rivolte ai minori, diffuse nelle scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di:
(…)
c) sensibilizzare gli utenti sui rischi del gioco d’azzardo e dei meccanismi a questo assimilabili;
(…)






