La vicenda nasce da un’ordinanza comunale sugli orari di gioco poi annullata dal Tar. Palazzo Spada chiarisce i limiti del risarcimento.
Una vittoria dimezzata. È quella che si è trovata in mano una società di Carpi al termine di una lunga battaglia legale contro il Comune: l’ordinanza che limitava gli orari delle sue slot machine è stata annullata, ma il risarcimento non arriverà. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Emilia-Romagna e chiudendo definitivamente la porta a qualsiasi indennizzo.
La vicenda risale al 2020, quando l’amministrazione impose con un’ordinanza restrizioni precise sulle fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco. La società impugnò il provvedimento e nel 2021 ottenne ragione: il Tar lo annullò per carenza di istruttoria. Il capitolo successivo, però, si è rivelato più complicato. La società ha presentato domanda di risarcimento per i danni subiti durante il periodo in cui l’ordinanza era in vigore: costi del personale, canoni di affitto, mancati guadagni. Somme reali, legate a mesi di attività ridotta per effetto di un atto poi dichiarato illegittimo. Il Tar ha respinto la domanda. Il Consiglio di Stato ha fatto lo stesso.
Il motivo sta in una scelta processuale compiuta, o meglio, non compiuta, all’inizio del giudizio: la società non aveva mai chiesto la sospensione cautelare dell’ordinanza. Quella misura, prevista dal Codice del processo amministrativo, avrebbe potuto congelare gli effetti del provvedimento già nelle prime settimane, in attesa della sentenza definitiva. Ma non fu richiesta.
Per i giudici di Palazzo Spada, questa omissione non è un dettaglio. L’articolo 30 del Codice impone a chi subisce un danno di comportarsi in modo diligente e di sfruttare gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per contenere il pregiudizio. La sospensiva è uno di questi strumenti, forse il più immediato. Non averla chiesta, e non aver dimostrato che sarebbe stata inutile, rompe il filo logico tra il provvedimento illegittimo e il danno economico rivendicato.
Il principio che emerge è quello dell’autoresponsabilità: chi ritiene di essere danneggiato da un atto amministrativo non può limitarsi ad attendere l’esito del giudizio di merito, scaricando sull’ente pubblico l’intero peso delle conseguenze. Deve fare la sua parte, in tempi ragionevoli. L’annullamento dell’ordinanza è quindi una condizione necessaria per parlare di risarcimento, ma non sufficiente.







