Scommesse ippiche, la Cassazione fa chiarezza: ‘Alle concessioni non si applicano le regole degli appalti’

La Cassazione ribadisce la distinzione tra appalti e concessioni nel contenzioso sulle scommesse ippiche.

La disciplina speciale prevista per gli arbitrati negli appalti pubblici non può essere estesa automaticamente alle concessioni di servizi. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16794 del 2026, intervenuta nell’ambito di una controversia relativa a una concessione per la raccolta e l’accettazione delle scommesse ippiche.

La decisione nasce da una lunga vicenda giudiziaria che vedeva contrapposti alcuni enti pubblici e una società concessionaria. Al centro del contenzioso vi era l’impugnazione di un lodo arbitrale emesso nell’ambito di un procedimento riguardante l’esecuzione della concessione. La Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile ritenendola proposta oltre il termine di 180 giorni previsto dal Codice dei contratti pubblici per gli arbitrati in materia di appalti.

La Suprema Corte ha però ribaltato questa impostazione. Secondo i giudici di legittimità, la controversia riguardava una concessione di servizi e non un appalto pubblico. Una distinzione tutt’altro che formale, poiché il previgente Codice dei contratti pubblici escludeva espressamente le concessioni di servizi dall’applicazione delle proprie disposizioni, salvo alcuni principi generali come trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

Per la Cassazione, la norma utilizzata dalla Corte d’Appello per dichiarare tardiva l’impugnazione del lodo non rientra tra questi principi generali, ma costituisce una regola speciale derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal codice di procedura civile. Di conseguenza, non può essere applicata alle concessioni di servizi.

Da qui la decisione di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare nuovamente la causa alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame.

L’ordinanza assume rilievo oltre il caso concreto perché ribadisce la differenza tra appalti e concessioni, un tema che continua a essere centrale nel contenzioso relativo ai servizi pubblici. Per gli operatori del settore delle scommesse ippiche e più in generale per il comparto delle concessioni pubbliche, la pronuncia rappresenta un ulteriore chiarimento sui limiti di applicazione della normativa speciale prevista per gli appalti.