Cassazione: ‘Gli apparecchi senza vincita non sono slot’, annullata sanzione Adm

La Suprema Corte conferma che gli apparecchi senza vincita in denaro non possono essere equiparati alle slot e alle Awp.

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul confine tra apparecchi da intrattenimento e giochi con vincita in denaro, confermando un principio destinato ad avere effetti ben oltre il singolo caso esaminato.

Con l’ordinanza n. 15986 del 2026, la Seconda Sezione Civile ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e confermato l’annullamento di una sanzione amministrativa da 10.400 euro e della contestuale confisca di alcuni apparecchi installati in un bar della provincia di Firenze.

Al centro della vicenda vi era la contestazione, da parte dell’Amministrazione, dell’utilizzo di apparecchi ritenuti irregolari perché privi dei requisiti previsti per quelli disciplinati dall’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la categoria che comprende gli apparecchi con vincita in denaro collegati alla rete telematica Adm.

Secondo i giudici, tuttavia, dagli accertamenti emersi nel procedimento risultava pacifico che almeno due degli apparecchi oggetto di contestazione non distribuissero vincite in denaro. Per questo motivo la loro disciplina non poteva essere ricondotta al comma 6, bensì al comma 7 dell’articolo 110 del Tulps, dedicato agli apparecchi di puro intrattenimento basati sull’abilità del giocatore.

La Cassazione sottolinea che per questa categoria di giochi leciti la normativa non prevede né il collegamento alla rete telematica Adm né il possesso del nulla osta richiesto invece per gli apparecchi con vincita. Da qui l’impossibilità di applicare le sanzioni contestate dall’Amministrazione sulla base delle regole previste per le slot e gli altri apparecchi da gioco con payout.

L’ordinanza assume particolare rilievo perché richiama e consolida un orientamento già espresso dalla stessa Corte negli ultimi anni. I giudici ribadiscono infatti che l’obbligo di ottenere un nulla osta preventivo per apparecchi destinati a giochi leciti costituisce un limite non giustificato alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi garantite dal diritto dell’Unione europea.

Secondo la Suprema Corte, quando si è in presenza di giochi leciti privi di vincita in denaro non emerge alcun interesse generale tale da rendere necessario un ulteriore controllo preventivo per la messa in esercizio degli apparecchi, essendo già sufficienti le verifiche effettuate a monte da produttori e distributori sulla conformità dei prodotti.

I giudici respingono inoltre il richiamo dell’Adm alla giurisprudenza europea in materia di scommesse e gioco patologico. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea riguardanti la raccolta delle scommesse e le concessioni di gioco, osserva la Cassazione, non possono essere automaticamente estese agli apparecchi di puro intrattenimento privi di vincita in denaro.

La decisione rappresenta quindi un nuovo tassello nella definizione del perimetro normativo tra amusement e gambling, confermando che gli apparecchi senza vincita in denaro seguono una disciplina autonoma e non possono essere assoggettati alle stesse regole previste per le slot machine e gli altri apparecchi da gioco con vincita.