Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha respinto quasi integralmente il ricorso presentato contro il Comune di Riccione sulla gestione di una sala giochi della città. I giudici hanno però riconosciuto un vizio procedurale relativo ai tempi concessi per l’eventuale delocalizzazione dell’attività.
La vicenda nasce dal subentro nella gestione di una sala giochi acquistata nel dicembre 2024 dalla precedente società titolare. Il Comune di Riccione aveva rilasciato la licenza per l’attività, vietando però l’installazione di apparecchi con vincita in denaro, le cosiddette Awp, perché il locale si trova a meno di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come previsto dalla normativa regionale contro il gioco d’azzardo patologico.
Nel ricorso, la società sosteneva che non si trattasse di una nuova attività ma della prosecuzione di quella già esistente e che quindi dovessero restare validi i precedenti titoli autorizzativi. Il Tar ha però chiarito che le autorizzazioni di polizia previste dagli articoli 86 e 110 del Tulps sono personali e non trasferibili automaticamente in caso di cessione dell’azienda.
Secondo i giudici amministrativi, il Comune ha quindi agito correttamente nel considerare necessario il rilascio di una nuova licenza e nel verificare nuovamente il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. Respinte anche le contestazioni sul presunto affidamento maturato dalla società ricorrente e sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca nei confronti della precedente gestione.
Il Tar ha invece accolto una parte del ricorso relativa alla mancata concessione dei termini di proroga previsti dalla normativa regionale. Il Comune, secondo la sentenza, avrebbe dovuto comunicare alla società la possibilità di usufruire di sei mesi di proroga per cessare l’attività con slot machine e di un eventuale ulteriore periodo utile alla delocalizzazione della sala giochi.
Per questo motivo il tribunale ha disposto l’annullamento parziale del provvedimento comunale, limitatamente a questo aspetto procedurale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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