I giudici: mancavano contraddittorio e motivazioni adeguate per revocare il titolo già rilasciato.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Brindisi aveva ritirato in autotutela la licenza di pubblica sicurezza concessa a una sala scommesse di Mesagne, comune della provincia di Brindisi, per la commercializzazione dei giochi pubblici.
Al centro della vicenda vi è il rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, previste dalla normativa regionale pugliese. Dopo il rilascio della licenza nel settembre 2024, il Comune di Mesagne aveva effettuato nuove verifiche tecniche rilevando distanze inferiori ai 250 metri rispetto a un luogo di culto. Sulla base di quelle misurazioni, la Questura aveva deciso nel giugno 2025 di annullare in autotutela il titolo autorizzativo già concesso.
Il Tar, però, ha ritenuto illegittimo il procedimento seguito dall’amministrazione. Secondo i giudici, la Questura avrebbe dovuto aprire un contraddittorio con il titolare della licenza prima di procedere al ritiro del provvedimento favorevole. Nella sentenza si sottolinea come il destinatario dell’atto non sia mai stato messo nelle condizioni di presentare osservazioni o elementi tecnici utili a contestare le nuove misurazioni effettuate dal Comune.
Per il collegio giudicante è mancata anche una motivazione adeguata sull’interesse pubblico concreto e attuale che avrebbe giustificato l’annullamento della licenza. Il Tar evidenzia infatti che non vi era stato alcun cambiamento dello stato dei luoghi rispetto al momento in cui l’autorizzazione era stata rilasciata e che, pochi mesi prima, la stessa amministrazione comunale aveva certificato il rispetto delle distanze previste dalla legge regionale.
La sentenza richiama inoltre la presenza di relazioni tecniche contrastanti e ribadisce che, in casi simili, l’esercizio del potere di autotutela richiede una valutazione particolarmente rigorosa, soprattutto quando si interviene su un titolo già efficace e su un’attività economica avviata.
Respinta invece la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ricorrente. Secondo il Tar non è stata dimostrata in modo sufficiente l’effettiva interruzione immediata dell’attività né la concreta entità delle perdite economiche lamentate. I giudici hanno quindi escluso la sussistenza degli elementi necessari per riconoscere il danno patrimoniale richiesto.
Il provvedimento della Questura è stato dunque annullato, ma il Tar ha precisato che restano salvi eventuali successivi atti che la pubblica amministrazione potrà adottare nel rispetto delle garanzie procedimentali e con adeguata motivazione. Spese di giudizio compensate tra le parti.
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