I giudici amministrativi hanno condannato Ministero e Comune dopo l’annullamento dell’autorizzazione.
A distanza di poco più di due mesi dal rilascio della licenza per l’attività di raccolta scommesse, era arrivato l’annullamento in autotutela da parte della Questura. Ora il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore del titolare dell’esercizio commerciale, condannando il Ministero dell’Interno e il Comune di Caserta al pagamento di oltre 36mila euro.
La sentenza ricostruisce una vicenda iniziata nel marzo 2024, quando il ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione per aprire un punto di raccolta scommesse in città. Il via libera era arrivato al termine dell’istruttoria amministrativa, che comprendeva anche le verifiche della Polizia Locale sul rispetto delle distanze dai cosiddetti “luoghi sensibili”, previste dalla normativa regionale sul contrasto al gioco patologico.
Successivamente, però, un nuovo controllo aveva accertato la presenza, entro il limite previsto dalla legge, di una struttura con attività educative e didattiche. Circostanza che aveva portato prima all’avvio del procedimento di autotutela e poi alla revoca definitiva della licenza.
Nel ricorso il titolare dell’attività non ha contestato la legittimità dell’annullamento, ma ha chiesto il risarcimento per le spese sostenute confidando nella validità del provvedimento autorizzativo. Nel frattempo erano stati infatti stipulati contratti, eseguiti lavori di ristrutturazione e acquistati arredi per l’avvio dell’attività commerciale.
Secondo il Tar, il ricorrente aveva maturato un affidamento “incolpevole” sulla correttezza dell’operato della pubblica amministrazione. I giudici hanno evidenziato che i controlli sulle distanze dai luoghi sensibili spettavano esclusivamente agli enti pubblici e non al privato richiedente.
Nella sentenza viene inoltre sottolineato come l’errore istruttorio abbia coinvolto sia il Comune, chiamato a verificare la presenza di strutture sensibili nell’area, sia l’amministrazione statale che aveva rilasciato l’autorizzazione sulla base di quelle verifiche.
Il collegio ha quindi riconosciuto il diritto al ristoro delle spese sostenute per i canoni di locazione, la documentazione tecnica, gli interventi edilizi e gli arredi acquistati per il locale commerciale. Respinta invece la richiesta di risarcimento per il danno all’immagine, ritenuta non sufficientemente dimostrata.
La somma liquidata supera i 36mila euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna alle spese legali a carico degli enti coinvolti.







