Respinto il ricorso contro il diniego: decisive le distanze dai luoghi sensibili e la tutela della salute pubblica.
Il via libera non arriva e il giudice amministrativo conferma lo stop. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso presentato contro il diniego di autorizzazione per l’apertura di una sala videolottery, dando ragione all’amministrazione che aveva negato la licenza per il mancato rispetto delle distanze minime dai cosiddetti luoghi sensibili.
Al centro della vicenda c’è la posizione del locale, situato a circa 200 metri da un’area classificata come verde pubblico attrezzato, quando il regolamento comunale impone una distanza di almeno 300 metri. Un elemento che, per i giudici, è sufficiente a giustificare il diniego.
Nella sentenza si sottolinea come l’area in questione non possa essere considerata una semplice zona di passaggio. La sua destinazione urbanistica e la presenza di elementi come panchine, fontane e spazi attrezzati, insieme ai progetti di riqualificazione già previsti, la rendono a tutti gli effetti uno spazio pubblico destinato alla fruizione collettiva. Da qui la piena legittimità della sua qualificazione come luogo sensibile.
Respinte anche le contestazioni sulla procedura. Il tribunale ha ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione, sia nella gestione del contraddittorio sia nella motivazione del provvedimento, anche se basata sul richiamo ad altri atti. Le osservazioni presentate non sono state ignorate, ma ritenute non sufficienti a modificare l’esito finale.
La decisione ribadisce un orientamento ormai consolidato: le limitazioni alla diffusione delle sale da gioco possono essere giustificate da esigenze di interesse generale, in particolare dalla tutela della salute pubblica e dalla prevenzione dei rischi legati al gioco d’azzardo. Misure che, secondo il Tar, restano proporzionate e compatibili con la libertà di iniziativa economica. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito, con spese compensate.
Crediti foto: regione.liguria.it







