Tar Lazio: annullata licenza Vlt, la Questura dovrà verificare le distanze dai luoghi sensibili previsti dalla legge.
Il Tar del Lazio ha annullato la licenza rilasciata dalla Questura per l’esercizio dell’attività di Videolottery in una sala giochi del territorio, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da una società concorrente attiva nel settore del gioco lecito.
La sentenza riguarda un contenzioso nato dopo il rilascio di alcune autorizzazioni ex articolo 88 del Tulps a favore di una società che aveva avviato l’attività in locali già utilizzati in passato per il gioco. Secondo la ricorrente, però, non si trattava di una semplice prosecuzione di un’attività esistente, ma di una nuova apertura, dopo un periodo di chiusura e dopo precedenti revoche delle licenze.
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione della legge regionale del Lazio n. 5 del 2013, che prevede limiti distanziometrici per le sale gioco rispetto ai luoghi sensibili. La Questura aveva ritenuto di non dover effettuare questa verifica, considerando l’attività come già esistente alla data rilevante prevista dalla normativa regionale.
Il Tar ha invece stabilito che la deroga può valere solo in presenza di una reale continuità dell’attività economica. Nel caso esaminato, i giudici hanno rilevato che le precedenti licenze erano state revocate, che l’attività era rimasta chiusa per un periodo significativo e che il nuovo operatore aveva iniziato a operare solo successivamente, con nuovi titoli autorizzativi.
Per il Tribunale, la semplice destinazione dei locali a sala giochi nel passato non è sufficiente per evitare l’applicazione delle distanze minime. Diversamente, si rischierebbe di aggirare la normativa regionale usando immobili in cui l’attività di gioco era stata interrotta da tempo. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nella parte relativa alla licenza per la raccolta scommesse, perché il Tar non ha ravvisato un interesse diretto e concreto della società ricorrente su quel segmento di attività.
La licenza per le Vlt e gli atti connessi sono stati quindi annullati. La Questura dovrà ora riesaminare la pratica verificando il rispetto dei limiti distanziometrici previsti dalla legge regionale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.







