Comunicazioni ‘contro la ludopatia’, al via consultazione Agcom ed ecco l’atto di indirizzo

L’Autorità garante per le comunicazioni avvia la consultazione sull’atto di indirizzo in materia di comunicazioni contro la ludopatia: le disposizioni nell’atto.

 

Al via la consultazione pubblica relativa all’atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro la ludopatia.

Ne dà l’annuncio l’Agcom, l’Autorità garante per le comunicazioni, pubblicando infine, dopo le anticipazioni e le indiscrezioni dei giorni scorsi, l’atto integrativo finalizzato a mettere ordine su ciò che si potrà e non potrà fare, ora che gli operatori di gioco online, ai sensi del riordino settoriale e del bando di gara ultimato, devono mettere a budget degli appositi stanziamenti proprio in materia di comunicazione sul gioco responsabile (una somma pari allo 0,2 per cento dei ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno), tenendo però presente le disposizioni contenute nel decreto Dignità. La consultazione pubblica durerà trenta giorni e solo successivamente di sarà l’adozione definitiva.

I contenuti dell’atto integrativo

L’atto di indirizzo generale “stabilisce criteri e raccomandazioni al fine di favorire comunicazioni sul gioco responsabile che siano coerenti con gli obiettivi di tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, e con la prevenzione e il contrasto del gioco patologico” e mira a “evitare comportamenti comunicativi che possano aggirare il divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse con vincite in denaro stabilito dall’articolo 9 del cd Decreto Dignità”.

Le indicazioni sono rivolte “ai concessionari di gioco pubblico, ai committenti, ai proprietari dei mezzi o dei siti di diffusione o destinazione, nonché agli organizzatori di manifestazioni, eventi o attività che prevedano messaggi sul gioco responsabile”, ma “restano valide le competenze delle altre Amministrazioni e Autorità in materia di gioco pubblico e tutela della salute, così come le prerogative di vigilanza e enforcement attribuite all’Autorità dall’ordinamento”.

Venendo ai principi generali di impostazione dei messaggi, “le comunicazioni sul gioco responsabile devono essere chiaramente riconoscibili come messaggi di prevenzione e tutela, orientati all’informazione corretta e alla consapevolezza, evitando qualsiasi effetto di esortazione al gioco” e i messaggi “devono privilegiare un approccio di salute pubblica, promuovendo la capacità di
autolimitazione e l’uso di strumenti di protezione degli utenti come limiti di spesa e di tempo, autoesclusione e altri eventuali messaggi di tutela individuati in sede normativa, oltre a indirizzare verso canali di aiuto e assistenza. È necessario evitare riferimenti diretti o indiretti ai minori o a soggetti vulnerabili, con particolare riferimento agli under 25, così come elementi grafici, narrativi o linguistici che possano attrarre i minori”.

Quanto ai contenuti e modalità di confezionamento, si raccomanda che “i messaggi contengano in modo chiaro e prevalente contenuti di prevenzione e contrasto al gioco patologico, escludendo al contempo qualunque invito, anche in modo indiretto, alla partecipazione al gioco. Devono includere, in forma comprensibile, un avvertimento sui rischi collegati a un uso non equilibrato del gioco” e “il linguaggio deve essere equilibrato e non promozionale, evitando inviti all’azione, promesse o rappresentazioni di vincita; va evitato l’uso di parole, simboli o dinamiche tipiche del gioco d’azzardo, così come la rappresentazione di quote, jackpot, bonus o meccanismi premiali” Inoltre, “i messaggi non devono rivolgersi in modo diretto o indiretto a categorie vulnerabili quali i minori
o gli anziani, né usare segni o personaggi che possano attrarli” e “non devono essere incluse immagini o schermate di siti/app di gioco, né elementi riconducibili all’esperienza di gioco come interfacce, pulsanti o call-to-action. Inoltre, non deve essere possibile, nelle comunicazioni online o attraverso qualunque mezzo, avere collegamenti, link¸ o altre modalità che consentano di poter accedere a siti di gioco dei concessionari o anche a siti con attività differenti”.

Gli strumenti di tutela come limiti, autoesclusione e pause “devono essere descritti in termini generali, senza alcun riferimento a offerte o servizi di singoli operatori”. Agcom raccomanda poi “un tono comunicativo realistico e non colpevolizzante, che favorisca la riflessione e normalizzi la richiesta di aiuto o l’uso di strumenti di protezione come scelta consapevole di benessere”.

Relativamente all’uso di logo/marchio e riferimenti al concessionario, l’esposizione di tale logo o marchio deve avere “una mera valenza di firma dell’iniziativa e non deve in alcun modo assumere le caratteristiche di un messaggio promozionale per l’attività di gioco realizzata dal concessionario. A tal fine il logo o marchio deve essere collocato nella parte inferiore dello schermo o della comunicazione senza essere in alcun modo enfatizzato o messo in evidenza e per un tempo minimo rispetto alla durata del messaggio, ove compatibile Per la stessa finalità il testo del messaggio deve evitare qualsiasi riferimento al concessionario e non deve costituire un invito a giocare sulla piattaforma del medesimo”. Inoltre, “deve essere inoltre vietato il ricorso a slogan commerciali, payoff, riferimenti a prodotti, quote, bonus o promozioni” e “non devono essere inseriti Url, Qr code, link cliccabili o altri rimandi a siti o app di gioco; eventuali rimandi informativi dovrebbero privilegiare siti istituzionali e numeri di assistenza”.

Ci devono poi essere elementi informativi minimi: “riferimenti ai canali di assistenza, incluso il numero verde nazionale del Ministero della Salute (o di altra organizzazione pubblica/istituzionale competente), le informazioni sulla possibilità di attivare strumenti di autoesclusione e/o di impostare limiti di spesa e di tempo, evidenziando che tali strumenti sono finalizzati alla tutela del giocatore e di ogni altra informazione prevista dalla normativa di settore”.

L’atto si occupa anche di formati e modalità di diffusione, raccomandando di “utilizzare formati che consentano una comprensione effettiva dei contenuti di prevenzione e tutela, come messaggi audiovisivi con durata e audio sufficienti. Con riferimento alla comunicazione audiovisiva, si ritiene preferibile l’utilizzo di formati che consentano un’effettiva illustrazione dei rischi connessi al gioco d’azzardo, evitando formati brevi (quali billboard, short video, L-shape) che per modalità realizzativa e per durata non sono adeguati a veicolare compiutamente il messaggio d contrasto al gioco”.
In ottica di protezione dei minori, si raccomanda poi che “i piani di diffusione tengano conto della prossimità a contenuti destinati ai minori e della collocazione in contesti particolarmente sensibili, come eventi sportivi”.

Un passaggio anche su monitoraggio e interlocuzione, con la raccomandazione di “prevedere meccanismi di monitoraggio dell’impatto dei messaggi (comprensione, ricordo, propensione ad adottare comportamenti di tutela), anche al fine di migliorare
progressivamente l’efficacia comunicativa”.
L’Autorità si riserva di “acquisire elementi informativi sull’evoluzione delle prassi comunicative e di promuovere interlocuzioni con i soggetti interessati, anche sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria e di vigilanza”.

Ecco qui ‘l‘atto integrativo.