La Corte chiarisce: i pc per navigazione libera non sono apparecchi da gioco e non sono soggetti a sanzioni Tulps.
Il caso trae origine da un controllo in un esercizio commerciale, dove erano presenti postazioni pc a disposizione della clientela. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato una violazione, ritenendo che quei dispositivi potessero essere assimilati ad apparecchi da gioco, con conseguente applicazione delle sanzioni.
La Corte ha invece chiarito un principio preciso: un computer destinato alla libera navigazione non può essere automaticamente equiparato a un apparecchio da intrattenimento, soprattutto se privo di componenti o configurazioni specificamente orientate al gioco.
A commentare la pronuncia Marco Ripamonti dello studio legale guidato dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, che evidenzia la portata della decisione: “La Corte d’Appello di Palermo ha tracciato una linea guida sull’applicazione della sentenza 104 del 2025 della Corte Costituzionale, stabilendo che l’articolo 110 del Tulps non si applica ai computer a libera navigazione, quando non sono dotati di periferiche esterne finalizzate al gioco”.
Secondo il legale, la sentenza segna un cambio di prospettiva rispetto al passato: “È una decisione significativa”, soprattutto perché arriva da una Corte che finora si era espressa in modo restrittivo su questa materia. Viene chiarito che “un computer, solo perché potenzialmente utilizzabile per il gioco online, non deve essere comunque sanzionato”.
La pronuncia, destinata a incidere su internet point e Pvr, potrà orientare anche altri procedimenti. Resta però cautela: “Ogni caso va valutato singolarmente”.
Nonostante questo, la soddisfazione è evidente: “È una sentenza chiara nei contenuti” e rappresenta “un punto di arresto” rispetto alle interpretazioni più ampie della normativa.





