Proroga concessioni bingo, Tar Lazio: ‘Serviva gara pubblica’

Il Tar Lazio dà ragione a una società concessionaria del bingo e ritiene illegittima la proroga delle concessioni senza una gara.

 

Con una nuova sentenza, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato da una società concessionaria del gioco del bingo e annulla dunque la nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e atti successivi) avente per oggetto la “proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala”.

Secondo il Tar, infatti, la proroga delle concessioni bingo è una modifica sostanziale del contratto concessorio che quindi, secondo la direttiva Ue 2014/23, richiedeva una gara pubblica, mentre le proroghe reiterate previste dalla legge italiana non rientrano nelle eccezioni che consentono modifiche senza gara . Di conseguenza, la norma nazionale è in contrasto con il diritto Ue e va disapplicata “nella parte in cui prevede la proroga tecnica delle concessioni bingo dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024 e, altresì, nella parte in cui stabilisce, in modo fisso e invariabile, per il periodo di proroga tecnica il canone nella misura di euro 181.125,00 pagabili in quattro rate semestrali”.

Infatti, questo canone secondo il Tar è rigido e uguale per tutti, non tenendo conto del fatturato reale dei concessionari, e dunque, secondo la Corte di giustizia Ue, il criterio che segue viola i principi europei perché altera l’equilibrio economico della concessione.
Tuttavia, il Tar chiarisce che anche se la proroga è illegittima, il concessionario ha comunque gestito il servizio e ottenuto ricavi e dunque non può non pagare nulla ma deve pagare un’indennità che sia proporzionata al fatturato ed equilibrata considerando i vantaggi (assenza di gara) e gli svantaggi (come i vincoli sui locali).
All’Agenzia delle dogane e dei monopoli spetta dunque di rideterminare l’indennità con “provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria, per il periodo in questione (dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024), un’indennità a carico dei concessionari/esercenti”.