Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ritenendo assente il requisito del periculum in mora, dunque del rischio di un danno immediato e irreparabile.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una controversia relativa a un centro scommesse e la corretta misurazione della distanza da un luogo di culto, respingendo l’istanza cautelare del ministero dell’Interno e rinviando ogni valutazione al giudizio di merito.
Riavvolgendo il nastro, il Tar Lecce aveva accolto il ricorso presentato contro provvedimenti amministrativi riguardanti l’apertura o il mantenimento di un centro scommesse nel Comune di Taranto, per la corretta misurazione della distanza da una sede dei Testimoni di Geova. Contro la decisione del Tar, il ministero dell’Interno aveva proposto appello chiedendo anche la sospensione degli effetti della sentenza.
Per il Consiglio di Stato, considerato che la controversia ruota attorno a una singola quaestio facti – la misurazione della distanza della sede del centro scommesse dalla sede di culto dei Testimoni di Geova -, questa dovrà essere approfondita in sede di merito unitamente ai profili di eventuale colpa delle Amministrazioni coinvolte; in pendenza del giudizio è cessata la sede di culto – la distanza dalla quale era oggetto di contestazione – quantomeno a far data dal 4 giugno 2025, data della riconsegna dei locali; il debitum risarcitorio è stato già pagato integralmente dal Comune di Taranto, fermo restando il regresso in capo al ministero.
È stato ritenuto, pertanto, che non ricorra il presupposto di periculum in mora necessario per la somministrazione della tutela cautelare poiché, all’esito della definizione di merito, si potranno stabilire le eventuali poste creditorie in via definitiva e procedere a conguagli e ripetizioni.
Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.





