Il Tar Palermo respinge l’istanza cautelare chiesta da una sala bingo contro la sospensione dell’attività dopo lo svolgimento di un concerto asserito come non autorizzato.
Il periculum in mora “non sussiste, atteso che il provvedimento impugnato, avente durata di giorni trenta dalla notificazione intervenuta in data 21 febbraio 2026, ha esaurito i propri effetti alla data del 22 marzo 2026, con conseguente venir meno di un pregiudizio attuale e concreto suscettibile di essere evitato mediante la tutela cautelare“.
Questa la motivazione che ha portato il Tar Palermo a respingere l’istanza cautelare chiesta da una sala bingo contro l’efficacia del provvedimento con cui il questore della città le aveva sospeso le licenze di pubblica sicurezza sul gioco per trenta giorni.
Il provvedimento era stato emesso dopo che all’interno dei locali autorizzati per il gioco del bingo e per l’installazione di Vlt era stato organizzato un concerto dal vivo con un cantante neomelodico.
Secondo il Tar, inoltre, “la qualificazione dell’evento del 14 gennaio 2026 quale pubblico spettacolo non autorizzato, posta a fondamento del provvedimento impugnato, non appare ictu oculi implausibile, ferma restando la necessità di un più compiuto approfondimento nella sede di merito”; né “assume rilievo, ai fini della presente delibazione cautelare, la richiesta di fissazione dell’udienza di merito formulata in sede di trattazione orale da parte ricorrente in ragione della sopravvenuta comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della concessione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, trattandosi di atto autonomo, espressione di distinto potere amministrativo, rispetto al quale, in presenza di eventuali effetti lesivi, potranno essere attivati gli strumenti di tutela propri, anche nelle competenti sedi giurisdizionali”.
In sostanza, è la sintesi dell’ordinanza, “allo stato, pertanto, difetta l’interesse all’adozione della misura cautelare richiesta”.
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