Tar Lazio: ‘Sovvenzioni ippodromi, esplicitare i criteri di classificazione’

Il Tar del Lazio interviene sulle sovvenzioni agli ippodromi nel 2025, ordinando al Masaf di esplicitare i criteri e di rivalutare l’esclusione degli ippodromi ‘promozionali’.

 

Con una sentenza, il Tar del Lazio interviene sulle sovvenzioni agli ippodromi nel 2025, ritenendo in sintesi il criterio di finanziamento illegittimo nei criteri, ma senza azzerarlo al fine di evitare blocchi al servizio pubblico. Lo fa nella sentenza con la quale accoglie il ricorso di Saita Srl, proprietaria dal 1968 dell’ippodromo del Cirigliano, sito in Aversa (Ce) senza tuttavia annullare immediatamente gli effetti dei decreti, ma consentendo che essi continuino temporaneamente a produrre effetti e contemporaneamente imponendo al ministero di: rivalutare l’esclusione degli ippodromi “promozionali” dai finanziamenti, motivare chiaramente tale eventuale esclusione, esplicitare i criteri della classificazione (strategico, nazionale, regionale, promozionale), riesaminare la posizione della ricorrente.

LE MOTIVAZIONI DEL TAR – Nell’esaminare il ricorso, il Tar osserva che “quando l’erogazione di provvidenze economiche è finalizzata a misure destinate allo sviluppo o al rafforzamento del mercato – in termini di produzione, occupazione o qualità – l’ordinamento prevede che i criteri predeterminati rendano trasparente il nesso tra selezione del beneficiario e capacità di realizzare gli obiettivi del programma, secondo una logica di merito e di effettiva concorrenza”. In aggiunta, “il principio di trasparenza di cui all’art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. implica che quando l’Amministrazione gestisce procedure di evidenza pubblica per attribuire finanziamenti a iniziative d’interesse generale, deve garantire che la selezione dei beneficiari sia verificabile e non lasci margini ad arbitrii o a preferenze verso operatori economici non rigorosamente dipendenti da presupposti oggettivi, perché, in difetto, i beneficiari potrebbero essere percepibili come contigui o graditi agli organi decisionali (secondo le logiche tipiche del fenomeno noto come “capitalismo di relazione”) e l’azione amministrativa ne risulterebbe compromessa in termini di credibilità, nonché in ordine all’efficienza e all’efficacia dei risultati”.

In tale quadro, “appare evidente come la prospettazione secondo la quale i giudizi dell’Amministrazione sarebbero sindacabili solo nei limiti di un ‘sindacato debole’, ossia estrinseco e formale, presti il fianco all’obiezione che, laddove si assumesse tale principio acriticamente e con logica astratta, si genererebbe un’area di imperscrutabilità del potere che non consentirebbe di verificare la sua genuina gestione”.

Ciò posto, il Collegio ritiene che colgano nel segno quelle doglianze incentrare sulla manifesta irragionevolezza dell’esclusione degli ippodromi c.d. promozionali dall’erogazione dei contributi, prevista dall’Allegato D, richiamato all’interno dell’art. 4, comma 3, del Decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025, trattandosi di una previsione che, non solo, non trova giustificazione nell’ambito del Decreto del 6 dicembre 2024, ma che si appalesa come palesemente contraria alle prescrizioni contenute nell’art. 12, comma 2 lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, ove è prevista per gli ippodromi – senza esclusione alcuna – una forma di contribuzione economica”.

Poi, “è vero che (anche) gli ippodromi promozionali sono soggetti, quanto meno, ad una parte di finanziamento sulla base dei costi per le giornate di corsa, ma è altrettanto vero che, per la residua parte, l’esclusione indicata nel Decreto per gli ippodromi promozionali appare arbitraria e, comunque, priva di qualsiasi motivazione, essendosi limitata l’Amministrazione ad escludere de plano tale categoria di ippodromi; sul punto, infatti, l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni di tale scelta, apparendo, sotto questo aspetto, il provvedimento impugnato privo di adeguata motivazione“.
Sotto questo punto, “è vero il rilievo evidenziato dall’Avvocatura dello Stato nelle proprie difese secondo cui tali provvedimenti costituiscono atti amministrativi generali, sottratti dall’obbligo di motivazione ex art. 3, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm., però è altrettanto vero che, a fronte di una discrasia tra quanto disposto, in via generale, dal Decreto del 6 dicembre 2024 – ove non risultano previste categorizzazioni degli ippodromi di tale specie – e quanto (poi) introdotto ex novo dal Decreto del 25 marzo 2025 avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad esplicitare, seppur sinteticamente, la ragione di tale scelta, il relativo fondamento ed il criterio utilizzato nella classificazione stessa”.

Infatti, una volta fissate le regole per la classificazione, “la valutazione concreta della qualità degli ippodromi diviene rigorosamente predeterminata e dunque non viene più in esame un giudizio di ‘merito amministrativo’, bensì un accertamento tecnico dell’effettiva sussistenza dei requisiti prestabiliti ai quali l’Amministrazione si è autovincolata. Se questi ultimi si fondano (come nel caso in esame al giudizio) su presupposti scientifici o tecnico-professionali (giuridici, economici, medici, ambientali, ecc.), vengono in rilievo elementi di fatto che, come tali, non v’è ragione di escludere dalla sfera di conoscibilità del giudice amministrativo”.
Ne consegue, quindi, che, sotto questo aspetto, “il provvedimento impugnato è illegittimo per aver l’amministrazione escluso da tale forma di contribuzione in violazione del principio di remunerazione del servizio pubblico o, comunque, per non aver esplicitato le ragioni di tale scelta“.

Sotto diverso ma correlato profilo, “il decreto del sottosegretario del 25 marzo 2025 è altresì censurabile per quanto riguarda la stessa scelta di ripartire gli ippodromi nelle categorie di ippodromi strategici, nazionali, regionali e promozionali, indicata nell’art. 3, dal momento che non sono stati esplicitati i criteri ed i parametri sottesi alla predetta classificazione, essendo insufficiente il mero richiamo al Decreto del 6 dicembre 2024; l’Amministrazione, invero, sulla base della graduatoria predisposta con il Decreto del 16 dicembre 2024, ha, in modo del tutto arbitrario, introdotto ex novo tale differenziazione senza indicare il presupposto ed il ragionamento sotteso a tale decisione. L’introduzione, quindi, ex novo di una ulteriore classificazione degli ippodromi nelle quattro categorie suindicate rispetto a quanto previsto, in via generale, nel decreto del 6 dicembre 2024 e la sua concreta applicazione si appalesano arbitrarie, non avendo chiarito l’amministrazione sulla base di quali parametri normativi tale scelta è stata adottata. Ed infatti, la scelta di utilizzare – come presupposto – la graduatoria del 16 dicembre 2024, seppur ragionevole, non può però essere condivisa nella parte in cui è stato rimesso al Sottosegretario l’individuazione delle categorie de quibus in assenza di criteri predeterminati. Tale difetto istruttorio ha inevitabilmente inciso sulla posizione giuridica della Società ricorrente che si è vista attribuire un contributo economico minore rispetto alle altre Società di corse e rende, allo stato, non comprensibile la scelta stessa di collocare l’ippodromo de quo nella categoria c.d. promozionale piuttosto che in un’altra”.