Bingo: altre 4 pronunce del Tar Lazio sui canoni in proroga tecnica

Altri operatori di Bingo dal vivo ottengono 4 pronunce del Tar Lazio a favore sui canoni ichiesti ai concessionari del bingo in regime di proroga tecnica da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Ancora una serie di sentenze da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul sistema dei canoni richiesti ai concessionari del bingo in regime di proroga tecnica da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono quattro le pronunce con le società Palabingo e Cirsa Retail, Operbingo Italia e King Bingo, Bingomania in liquidazione e Se.Ma che si sono visti accogliere i ricorsi contro gli atti ADM relativi ai corrispettivi dovuti durante le proroghe delle concessioni.

I fatti e il ricorso

L’oggetto del ricorso era l’annullamento della nota ADM prot. n. 284334/30.05.2023 (individuazione importi e scadenze per il pagamento del corrispettivo una tantum ex art. 1, co. 124 L. n.197/2022) e dell’avviso pubblicato il 4/5/2023; dedotta anche disapplicazione o pronuncia di illegittimità costituzionale/eurounitaria degli artt. rilevanti della Legge n.197/2022.

Le concessioni bingo, in scadenza, sono state ripetutamente prorogate per legge dal 2013 in poi, con progressive maggiorazioni del canone: da €2.800/mese (legge 2013) fino a €7.500/mese (legge 2017) e, con L. n.197/2022, ulteriore canone “una tantum” (calcolato in €181.125 per il periodo di proroga).

I ricorrenti hanno impugnato la nota e l’avviso sostenendo, in particolare, invalsa incompatibilità con diritti UE (Direttiva 2014/23/UE e artt. 49/56 TFUE), violazioni di principi costituzionali e carenze di motivazione/istruttoria dell’atto amministrativo.

L’esito e le motivazioni

Il TAR ha respinto l’eccezione ADM di difetto di giurisdizione, ritenendo la materia di competenza del giudice amministrativo (contestazione della legittimità della proroga e del canone ex lege). Inoltre il Collegio ha ritenuto vincolante la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 20/03/2025 e le correlate pronunce del Consiglio di Stato; ne deriva che la proroga tecnica (e la sua onerosità fissata in modo rigido) non rientra nelle ipotesi derogatorie dell’art. 43 della Direttiva 2014/23/UE e pertanto la normativa nazionale che l’ha disposta è incompatibile con la direttiva.

L’esito è stata la disapplicazione della disposizione nazionale (art.1, commi 123‑125 L.197/2022) nella parte in cui impone la proroga e il canone forfetario (€181.125) per il periodo 31/03/2023‑31/12/2024; annullamento della nota ADM prot. n. 284334/30.05.2023 e dell’avviso del 4/05/2023 che li applicavano.

Gli importi, come negli altri casi, saranno rideterminati dall’ADM con provvedimenti discrezionali (anche provvisori) tenendo conto dei fatturati, vantaggi e svantaggi delle parti per riequilibrare il rapporto e evitare indebito vantaggio al concessionario (no locupletatio).