Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società Marsicana contro i criteri utilizzati dal ministero per definire le sovvenzioni agli ippodromi nel 2024.
Con una sentenza, il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dalla società Marsicana contro gli atti (e soprattutto i criteri utilizzati) che avevano portato il Masaf a definire le sovvenzioni agli ippodromi per il 2024.
Tra i vari motivi di contestazione da parte della Marsicana, la scelta del Masaf di “utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale ai fini della determinazione della sovvenzione anziché declinare detto criterio in riferimento alla capacità organizzativa riferita alle singole giornate di corsa effettivamente organizzate, specie tenendo conto che il numero delle giornate di corsa è deciso unilateralmente dal Masaf.
Ma il Collegio ritiene infondata la censura e osserva, anche in riferimento a sentenze precedenti, che “predetto criterio utilizzato dal Ministero è diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti; al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio, che tenga conto delle oscillazioni che possono verificarsi in un dato lasso temporale, mentre valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse”. Sotto tale profilo, dunque, “le sovvenzioni tendono a rispecchiare l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa”.
Il modello parametrico di computo delle sovvenzioni, infatti, deve fondarsi – come in effetti si fonda – su “dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore“.
Inoltre, “i criteri adottati dall’Amministrazione risultano coerenti, ragionevoli e logicamente rispondenti a quanto prestabilito nel D.M. n. 4701/2020”.





