Il Tar del Lazio dà ragione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che aveva disposto la decadenza delle concessione di una sala bingo di Novara.
Con un’ordinanza, il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva disposto la decadenza della concessione (in proroga) di una sala bingo di Novara per violazione degli obblighi contrattuali, in particolare per l’interruzione dell’attività per oltre trenta giorni.
Secondo il Tar, “ad una sommaria delibazione propria della presente fase”, il comportamento tenuto dalla società ricorrente si pone “in contrasto con gli obblighi gravanti sul concessionario della gestione del gioco del bingo, in quanto la perdita della disponibilità dei locali non è sopravvenuta ex abrupto per una causa di forza maggiore, essendo pendente sin dal 2018 un giudizio per morosità avviato dalla società locatrice dei locali nei quali era installata la sala bingo di cui si tratta, poi sfavorevolmente risoltosi ” la società ricorrente. Essa, “quindi, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per procedere al trasferimento della sala bingo presso una nuova sede – come risulta dalla citata nota prot. n. 735721 del 25 novembre 2025 – della necessità di procedere alla stipula di un contratto preliminare di locazione, stante la situazione economica in cui la stessa versa, nonché delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, del d.m. 31 gennaio 2000, n. 29 e agli articoli 3, comma 5, lett. g), e 13, comma 1, della convenzione di concessione – tutti debitamente menzionati nel gravato provvedimento di decadenza – avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, nel rispetto degli step procedimentali all’uopo previsti, per garantire la continuità del servizio”.
Inoltre, “alla luce della articolata valutazione operata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, il Tar ritiene che “l’accertata perdita della disponibilità dei locali sia, prima facie e per le ragioni innanzi esposte, di per sé sufficiente a sorreggere la validità della gravata decadenza, stante il carattere plurimotivato del provvedimento impugnato”.
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