Adm: ‘Concessionari giochi numerici attivino Bollettino e Notiziario estrazioni telematici’

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli statuisce che i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale devono attivare telematicamente il Bollettino ufficiale e il Notiziario delle estrazioni.

 

“Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale adeguano le proprie piattaforme per rendere disponibili telematicamente il Bollettino ufficiale e il Notiziario delle estrazioni, previsti dall’articolo 16 del decreto ministeriale 3 dicembre 2025, n. 214, secondo i principi contenuti nell’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”

Lo si legge nella determinazione direttoriale del direttore giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida, delegato dall’Ordine di servizio Dir 1/2026 del 23 gennaio 2026, prot. 50389/RU, “ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti la gestione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale anche con partecipazione a distanza, nonché l’indizione, la modifica e l’adeguamento delle relative formule di gioco”.

La determina dettaglia numerose istruzioni su come devono essere strutturati Bollettino e Notiziario. Il primo “riporta quantomeno il numero delle giocate vincenti e, anche attraverso il Notiziario delle estrazioni, i numeri estratti, il concorso o l’estrazione di riferimento” e deve essere emanato “entro il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni necessarie all’acquisizione dei dati da inserire ed è pubblicato, oltre che sul sito del concessionario dei giochi numerici di riferimento, anche sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa implementazione dei sistemi da realizzare entro il 31 ottobre 2026“.

Inoltre, “i siti dei concessionari dei giochi numerici devono essere strutturati in modo da garantire l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la facile reperibilità dei documenti informatici pubblicati”.

Quanto alla visualizzazione dei risultati delle estrazioni nei punti vendita, “le informazioni contenute nel Bollettino ufficiale o nel Notiziario delle estrazioni devono essere rese disponibili, su richiesta del giocatore e messe a disposizione dal concessionario stesso presso il punto di raccolta fisico” e “ciascun giocatore può, in ogni caso, prendere visione e procedere alla stampa delle informazioni contenute nel Notiziario delle estrazioni anche attraverso i propri dispositivi elettronici personali, tramite la scansione di un codice bidimensionale o di altri idonei meccanismi di collegamento digitale posti su ulteriore materiale di gioco presente nei punti di raccolta fisici”. Inoltre, “le informazioni contenute nel Notiziario delle estrazioni devono essere messe a disposizione del giocatore sulla vetrina di gioco del punto di raccolta a distanza, autorizzato alla raccolta dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale”

Nell’articolo 4 ci si sofferma sull’utilizzo di applicazioni: “Qualora il concessionario renda accessibili ai giocatori le informazioni contenute nel Notiziario delle estrazioni attraverso applicazioni da installare sui dispositivi elettronici personali del giocatore, devono essere comunque garantiti i criteri di integrità, immodificabilità, leggibilità e facile reperibilità di tali documenti informatici”, mentre “i software delle applicazioni messe a disposizione dai concessionari devono, in ogni caso, garantire il rispetto dei principi previsti per la protezione dei dati personali degli utenti, quali, in particolare, la minimizzazione dei dati raccolti e la limitazione di utilizzo degli stessi per le finalità previste”.