Procedure giurisdizionali e precontenziosi con Ue, alla Camera il caso Valencia sul gioco

Trasmesso alla Camera l’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, tra gli atti anche la sentenza su distanziometro e orari di gioco nella Comunidad Valenciana.

 

Si parla anche di gioco, e in particolare di distanziometro e orari, nell’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea trasmesso alla Camera dal ministro o per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti.

Nell’elenco figura infatti la sentenza della Corte di giustizia europea sul rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Con la sentenza, datata 16 ottobre 2025, i giudici avevano stabilito che è possibile che una normativa nazionale imponga a taluni operatori del settore dei giochi determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare dalle scuole o da altre sale slot, lo locali otterie e corner scommesse, come pure possono essere limitati i tempi della gestione delle slot machine; ammessa altresì una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato sul funzionamento dell’Ue che si chiedeva di esaminare, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, purché idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti, non eccedendo quanto necessario per raggiungerli.

Ad ogni modo la Corte puntualizzava: “Occorre ricordare che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione, gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che essi considerano più appropriati”.

Gli Stati membri sono, di conseguenza, liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Tuttavia, le restrizioni che essi impongono – stabilisce la sentenza – devono soddisfare le condizioni di proporzionalità che risultano dalla giurisprudenza della Corte”.

IL DISPOSITIVO – Il dispositivo della Cgue trasmesso alla Camera stabilisce che “l’articolo 49 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa azionale che impone a taluni operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quando alle distanze minime da rispettare tra le diverse sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti di insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione delle slot machine cosiddette di ‘tipo B’, o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e simili e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato Fue o giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedono quanto necessario per raggiungerli“.