Pos e registratore telematico, nessun obbligo di collegamento per le sale giochi

Dal 2026 collegamento Pos-registratore obbligatorio solo per chi certifica i corrispettivi: escluse le sale giochi.

Nessun obbligo di collegamento tra Pos e registratore telematico per le sale giochi. Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 44 del 2026, che interviene sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e delimita con precisione il perimetro applicativo della nuova disciplina sui pagamenti elettronici.

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la regola che impone l’integrazione tra pagamenti elettronici e strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. In sostanza, dove c’è l’obbligo di scontrino elettronico, il Pos dovrà essere tecnicamente collegato al registratore telematico. Una misura pensata per rafforzare i controlli e rendere più trasparente il rapporto tra incassi digitali e documenti fiscali.

Ma non tutte le attività rientrano in questo meccanismo. L’Agenzia, rispondendo al quesito di un gestore di un centro bowling con sala giochi, ricorda che le prestazioni rese tramite apparecchi da intrattenimento, come quelle tipiche delle sale giochi, delle sale carambole o del ping pong , sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Non essendo previsto il rilascio di scontrino o documento commerciale, manca il presupposto per applicare anche il nuovo vincolo tecnico.

La conclusione è semplice e diretta: nessun obbligo di collegamento tra Pos e registratore telematico per queste attività. Anche se l’esercente decide di accettare pagamenti elettronici, non scatta automaticamente un nuovo adempimento fiscale.

Il principio ribadito dall’Agenzia è lineare: l’integrazione tra pagamento elettronico e certificazione fiscale vale solo dove esiste già l’obbligo di certificare i corrispettivi. Dove lo scontrino non è previsto, non può essere imposto il collegamento tecnico.

Per gli operatori del settore si tratta di un chiarimento importante, soprattutto alla vigilia delle nuove regole del 2026. Senza questa precisazione, il rischio era quello di dover sostenere costi e adeguamenti tecnologici non giustificati. Con la risposta n. 44/2026, invece, il perimetro della norma viene definito con chiarezza, evitando estensioni che avrebbero creato solo incertezza.

Credit foto: agenziaentrate.gov.it