Tassa 500 milioni, no del Tar ai ricorsi degli operatori di gioco

Weighting on table. Free public domain CC0 photo.

Il Tar del Lazio respinge e dichiara in parte inammissibili i ricorsi di diversi operatori di gioco in merito alla ripartizione della tassa sui 500 milioni prevista dalla legge di Stabilità per il 2015.

 

Con una serie di sentenza di contenuto analogo, il Tar del Lazio ha dichiarato “in parte inammissibile per difetto di giurisdizione” e per il resto respinto “ai sensi di cui in motivazione” ciascuno dei ricorsi che erano stati presentati da diversi operatori di gioco e nei quali si chiedeva l’annullamento “del decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190″, vale a dire il decreto con cui Adm, “previa individuazione degli apparecchi ascrivibili ai vari concessionari”, ripartiva il contributo di 500 milioni di euro previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 “fra i concessionari stessi, in proporzione al numero di apparecchi censiti”, nonché l’annullamento “delle note dei concessionari aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate“.

L’ISTANZA RESPINTA – Innanzitutto il collegio del Tar respinge “l’istanza di reiterata sospensione del giudizio avanzata” vista la “attuale pendenza dei ricorsi per Cassazione avverso le pronunce in appello del Consiglio di Stato che hanno respinto i ricorsi promossi dalle parti appellanti per ottenere la riforma delle pronunce di prime cure con le quali questo Tar aveva, a suo tempo, respinto analoghi ricorsi intentati avverso il decreto direttoriale del 15.1.2015″. E questo sulla base di una serie di considerazioni: “la sospensione pregressa è stata disposta ai sensi dell’art.337 c.p.c., che disciplina la cd. sospensione facoltativa, rimessa all’apprezzamento del Giudice e, segnatamente, detta sospensione è stata ritenuta, in precedenza, opportuna in relazione alla prossimità del deposito delle sentenze del Consiglio di Stato in subiecta materia; nel frattempo tali sentenze sono state pubblicate, con esito confermativo delle pronunce di prime cure; la vicenda controversia è, dunque, ormai pronta per la sua definizione in questo giudizio, considerato il sopravvenire delle predette decisioni di merito del giudice di appello e avuto riguardo, fra l’altro, ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia Ue e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.125/2018; il contenzioso è piuttosto risalente (2015), dovendosi anche tenere conto del principio del giusto processo, di rilievo costituzionale (rif. art.111 Cost.), declinato anche in termini di ‘ragionevole durata’, talché, in un ponderato bilanciamento fra opposte esigenze, si ritiene opportuno definire la controversia con la presente decisione”.

Inoltre “il Collegio scrutina l’istanza della parte ricorrente volta alla nomina di un Ctu per la verifica dell’impatto del tributo in questione sui bilanci della società. La richiesta è altresì supportata sulla base dell’omologa decisione del Consiglio di Stato, che, nei giudizi definiti, ha, per l’appunto, disposto il ricorso alla consulenza d’ufficio in merito al tema dell’adeguatezza e della sostenibilità dell’esborso”. Un’istanza che viene “respinta, per difetto di rilevanza, atteso che, nei motivi di ricorso, ai quali questo giudice è vincolato, manca uno specifico motivo che palesi l’insostenibilità del contributo a carico della società ricorrente per la tenuta dei conti di quest’ultima. Infatti, nella sola parte del ricorso deputata all’emersione delle questioni di legittimità costituzionale, la ricorrente postula la presunta violazione dell’art.41 Cost. ed i conseguenti riflessi sull’economicità della gestione e dell’iniziativa imprenditoriale intrapresa. Di contro, l’istante in alcun modo accenna all’insostenibilità per il bilancio della ricorrente o fornisce uno specifico principio di prova sul punto, sicché tale tema, in definitiva, esula dal thema decidendum del presente giudizio, per come imprescindibilmente configurato dai motivi di ricorso. Ulteriormente, si rammenta che il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio non può (pacificamente) rappresentare un’ipotesi di supplenza rispetto ad un deficit argomentativo e probatorio in cui sia incorso il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio”.

L’INAMMISSIBILITA’ PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE – Secondo il Tar “il thema decidendum è senza dubbio alcuno inciso dalla sopravvenienza normativa rappresentata dall’entrata in vigore dell’art.1, co.920-921 della L.n.208/2015, a mezzo dei quali il legislatore ha, rispettivamente, abrogato il tributo a partire dall’annualità 2016 e dettato, per l’unica annualità di esercizio del prelievo straordinario in questione (2015), disposizioni interpretative che ne hanno modificato sensibilmente la conformazione. In particolare, si è stabilito che il prelievo incide su tutti gli operatori della filiera in modo proporzionale alla distribuzione del compenso e che la modalità di riparto effettivo del prelievo si fonda sugli accordi in vigore per l’annualità di riferimento (2015), senza dare luogo a rinegoziazioni.

Ebbene, anche a fronte della novella interpretativa, obbligati al riversamento all’entrata dello Stato sono i concessionari, i quali poi addebitano, nei rapporti interni, il dovuto ai vari operatori della filiera, inclusi pertanto i gestori degli apparecchi Awp, come la ricorrente. Nondimeno, i rapporti interni continuano ad avere un’impronta tipicamente privatistica, di matrice contrattuale, come tali (presupponenti ma comunque) estranei al rapporto concessorio fra Amministrazione concedente (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e concessionario.

L’assunto che precede consente di ritenere, in linea di continuità con l’orientamento già palesato da questa Sezione proprio con riferimento alla gestione di apparecchi da gioco lecito di tipo Awp (rif. sentenza n.6620/2021), che, relativamente alla domanda concernente le note dei concessionari di addebito pro quota alla ricorrente a valle del decreto direttoriale impugnato, la giurisdizione competa al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, trattandosi, in definitiva, di controversia estranea, in parte qua, alla sfera di potere dell’Amministrazione e quindi non rientrante nello spettro applicativo fissato dall’art.133, co.1, lett. c) del codice del codice del processo amministrativo.

In conformità al rilievo palesato ex officio dal Collegio alle parti sul punto, va pertanto dichiarata l’inammissibilità, in parte qua dell’odierno ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario”.

 

Weighting on table. Free public domain CC0 photo