“No” del Tar Campania a un’applicazione formalistica delle regole del Codice della strada.
Per calcolare la distanza tra rivendite di generi di monopolio, “il percorso pedonale è quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali, e che il percorso pedonale medesimo non può essere determinato in base a un’applicazione formalistica delle regole del Codice della Strada”. Così il Tar Campania, che con sentenza ha respinto il ricorso contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul diniego di trasferimento della rivendita n. 463 di Napoli.
La controversia è nata dalla richiesta di trasferire la rivendita n. 463 da via Aniello Falcone 110 a via Nuova Marina 34/36/38. Dopo una precedente autorizzazione e un contenzioso promosso dal titolare di una rivendita della zona, il Tar aveva ordinato la riedizione dell’istruttoria, e l’Ufficio Monopoli aveva negato il trasferimento ritenendo non rispettato il requisito della distanza minima.
Il Tar ha anche specificato che “il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm e avere, per consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare”. Inoltre, “la larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote”.





