Corte Tributaria Lazio: bookmaker esteri senza concessione soggetti a prelievo fiscale in Italia

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio riafferma il principio della localizzazione dell’attività di raccolta che comporta il pagamento delle imposte al Fisco italiano.

 

La normativa nazionale è compatibile con i principi dell’ordinamento comunitario e la localizzazione dell’attività di raccolta in Italia comporta la soggezione al regime fiscale interno, indipendentemente dalla sede legale del bookmaker o dall’assenza di concessione. È il principio ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che ha rigettato l’appello proposto da un operatore attivo nella raccolta di scommesse.

Confermata così integralmente la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’atto impositivo riguardava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relative all’anno 2017, per un ammontare superiore a 14.000 euro.

Un principio che non esula dal pagamento i cosiddetti Centri di trasmissione dati, punti di raccolta di gioco e molto spesso vere e proprie agenzie di scommesse. Tuttavia equipararli ai betting shop o sale gioco con concessione rischia di produrre evidenti distorsioni sul mercato. In ogni caso si ribadisce l’obbligo del versamento dell’imposta unica anche per i soggetti che operano nel settore delle scommesse senza autorizzazione statale. Un modo per tutelare il principio di concorrenza leale e del presidio fiscale sulle attività con rilevanza economica esercitate nel territorio italiano.

I fatti

Nel caso di specie, il contribuente – titolare di un centro trasmissione dati (CTD) ubicato nella provincia di Latina – svolgeva attività di raccolta di scommesse per conto di un bookmaker con sede in Austria, privo di concessione statale per operare in Italia tramite rete fisica. L’attività è risultata priva delle necessarie autorizzazioni rilasciate dai competenti organi statali, configurando un’ipotesi di raccolta abusiva secondo la normativa italiana.

In primo grado, la contribuente aveva eccepito la presunta illegittimità dell’avviso di accertamento e l’assenza di soggettività passiva ai fini dell’imposta unica, ritenendo che il tributo dovesse gravare unicamente sul bookmaker estero. Il giudice di primo grado aveva rigettato tali argomentazioni, ritenendo fondato l’operato dell’amministrazione finanziaria.

L’appello

Nel giudizio di appello, l’operatore ha insistito nel ribadire le stesse eccezioni, invocando la violazione e falsa applicazione della normativa vigente. La Corte di secondo grado ha tuttavia ritenuto infondate le doglianze, confermando quanto già statuito in primo grado. In particolare, il Collegio ha richiamato l’articolo 3 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, che stabilisce in modo chiaro che l’imposta unica si applica a tutti coloro che effettuano raccolta di scommesse in Italia, a prescindere dalla legittimità del titolo autorizzativo, estendendo espressamente la soggettività passiva sia al bookmaker estero che al CTD operante nel territorio nazionale.

Da qui, poi, il richiamo della Corte alla consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, evidenziando come la normativa nazionale sia stata ritenuta compatibile con i principi dell’ordinamento comunitario. E quindi il principio della localizzazione dell’attività di raccolta in Italia che sottomette i soggetti al regime fiscale interno, indipendentemente dalla sede legale del bookmaker o dall’assenza di concessione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha respinto l’appello e condannato la parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge. La cartella esattoriale originaria, per un importo superiore a 14.000 euro, resta pertanto confermata e pienamente esecutiva.

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