La Corte di cassazione interviene in un caso di richiesta di Rdc, evidenziando che se si vince al gioco vanno indicate le vincite lorde.
“Ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, devono essere considerate non le vincite nette, quale differenza tra somme giocate e somme incassate, bensì le vincite lorde, che già integrano l’acquisizione di un beneficio economico che non può risentire del successivo reimpiego delle somme vinte attraverso ulteriori giocate”.
Così si esprime la Cassazione, chiamata a esaminare il ricorso presentato da un uomo cui la Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado “perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico denominato reddito di cittadinanza, nel presentare la relativa istanza in data 28/01/2021, aveva omesso di indicare la reale consistenza del proprio patrimonio mobiliare, in particolare non dichiarando il flusso patrimoniale connesso alle vincite accreditate sui conti gioco online di cui era titolare, avente un saldo attivo al mese di novembre del 2021, pari a euro 40.686”.
Nonostante la precisazione “in linea di principio”, la Corte di cassazione “annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma”.
Nel caso in questione, infatti, si contesta al ricorrente di avere omesso di indicare, “nell’istanza presentata in data 28/01/2021, la reale consistenza del suo patrimonio mobiliare, in particolare, non dichiarando il flusso patrimoniale connesso alle vincite accreditate su tre conti gioco online di cui era titolare, aventi un saldo attivo al mese di novembre del 2021, pari a euro 40.686. Sulla base degli elementi probatori acquisiti, il giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità in quanto, dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, era emerso che l’indagato risultava titolare di tre conti gioco on line e che nel periodo in cui aveva percepito il reddito di cittadinanza, da febbraio 2021 a novembre 2021, sui suddetti tre conti gioco on line risultavano movimentazioni di danaro ingenti. Pertanto, il giudice di primo grado aveva ritenuto integrata, anche se non contestata, l’ipotesi delittuosa”, affermando che “già da maggio 2021, l’imputato avrebbe dovuto comunicare alle competenti sedi dell’Inps le variazioni patrimoniali intervenute durante la percezione del reddito di cittadinanza”.
L’imputato “aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l’altro, di non aver effettuato alcuna movimentazione di danaro in quanto le somme indicate nei conti gioco non costituivano vincite effettive, ma al contrario, ingenti perdite di danaro proveniente da un conto cointestato con la madre, ed evidenziato che nessuna somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza era stata impiegata per effettuare le ricariche dei conti gioco. Conseguentemente, eccepiva che non vi era stata alcuna variazione del patrimonio mobiliare non dichiarata fin dal momento della presentazione della domanda. La Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha affermato la responsabilità in quanto il ricorrente ha ammesso di essere titolare di tre conti gioco on line che non aveva dichiarato al momento della richiesta di concessione del reddito di cittadinanza perché ignaro dell’obbligo di dichiarare anche i conti gioco. Il giudice d’appello, inoltre, ha evidenziato che dagli atti è emerso che ‘nel periodo di riferimento’ il ricorrente nei suddetti conti gioco aveva la disponibilità di una certa somma e che tale somma, qualunque sia l’origine, avrebbe pregiudicato la concessione del reddito di cittadinanza e avrebbe dovuto essere denunciata nell’istanza presentata a gennaio 2021”.
Il giudice “ha quindi concluso che le vincite o le somme utilizzate per le ricariche dei conti gioco on line nel corso del 2021 hanno determinato una alterazione del patrimonio mobiliare che avrebbe impedito la concessione del reddito di cittadinanza, fin dal momento della richiesta effettuata in data 28/01/2021”.
Tuttavia, osserva la Cassazione, “dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento, neppure implicito, in ordine all’ammontare della somma di cui il ricorrente aveva la disponibilità nei tre conti gioco on line al momento della presentazione dell’istanza. Né tale ammontare risulta desumibile, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell’apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata. 1.2. Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente il diniego di conversione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria” si evidenzia che “il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità”.
Nel caso in disamina il giudice “nel richiamare l’entità dell’omissione e la persistenza del ricorrente nel ritenere lecita la propria condotta, ha affermato di ritenere congrua e proporzionata la pena detentiva comminata dal primo giudice, sebbene la questione sottoposta non concernesse la congruità del trattamento sanzionatorio, ma la richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen. In sostanza, la Corte territoriale non ha né individuato il calcolo dei flussi economici al 30/01/2021 né adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva di mesi otto di reclusione in pena pecuniaria, nonostante nell’atto d’appello le questioni fossero state espressamente devolute al giudice di secondo grado con appositi motivi. L’atto di gravame era del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa alla determinazione dell’incidenza delle movimentazioni contenute nei tre conti gioco on line sulle condizioni patrimoniali complessive del ricorrente fino al momento della presentazione dell’istanza e sulla richiesta di conversione della pena detentiva breve”.
Secondo la Cassazione “siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio”.
foto di Sergio D’Affitto su Wikipedia





