Il decreto, firmato dal ministro Giorgetti e registrato alla Corte dei Conti il 31 dicembre, si articola in 39 articoli ed entrerà in vigore il 27 gennaio 2026.
Si riporta integralmente il contenuto del decreto:
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI AI GIOCHI NUMERICI
Art. 1.
Finalità
- Il presente regolamento individua la disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione, in virtù della riserva statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e delle singole leggi di riferimento, ad un soggetto privato a seguito dell’espletamento di idonea procedura di gara.
- I giochi numerici di cui al presente regolamento sono distinti, in virtù delle concessioni di riferimento, in giochi numerici a quota fissa e giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l’ente regolatore del gioco pubblico in Italia;
b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che esercita attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di gara pubblica per il segmento dei giochi numerici a quota fissa o per quello dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
c) concorso: insieme delle attività necessarie allo svolgimento del gioco e alla definizione delle combinazioni vincenti, in relazione alle giocate che concorrono a una specifica estrazione;
d) combinazione: l’insieme dei numeri pronosticati dal giocatore con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano;
e) combinazione vincente: i numeri interi estratti casualmente in occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema estrazionale;
f) formula di gioco: le specifiche modalità attraverso le quali si realizzano i giochi numerici a quota fissa o i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
g) giocata: la registrazione sul sistema del concessionario della combinazione ovvero delle combinazioni di gioco pronosticate e riportate nella ricevuta di gioco;
h) jackpot : la somma, da destinare a uno specifico premio, secondo le regole previste per un determinato gioco, derivante da una quota di montepremi, dall’accumulo di importi, anche parziali, di analoghi premi non vinti a partire dall’ultimo jackpot erogato e dall’assegnazione di fondi per consentire l’ammontare per la ripartenza;
i) payout : la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni formula di gioco;
j) posizione: il posizionamento di uno dei numeri pronosticati all’interno della combinazione e dei numeri estratti all’interno della combinazione vincente;
k) posta di gioco: l’importo in denaro che il giocatore impiega come corrispettivo per ogni combinazione;
l) posta di gioco complessiva: l’importo in denaro dell’insieme delle combinazioni del pronostico per ogni singola giocata;
m) pronostico: la puntata, effettuata dal giocatore, su una ovvero più combinazioni di gioco con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano e riferito a un’unica giocata;
n) punti di raccolta: l’insieme dei punti di raccolta fisici e dei punti di raccolta a distanza;
o) punto di raccolta a distanza: il soggetto titolare di concessione per l’esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o più giochi pubblici, autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione dei giochi numerici a quota fissa o dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ovvero entrambi;
p) punto di raccolta fisico: le ricevitorie del Lotto affidate in concessione ai sensi dell’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 per la raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, nonché i punti di vendita dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
q) raccolta: l’ammontare complessivo degli importi delle giocate in un determinato concorso;
r) raccolta a distanza: la modalità di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
s) raccolta fisica: la modalità di raccolta di gioco effettuata attraverso i punti di raccolta fisici;
t) sistema del concessionario: il sistema informatico del concessionario, composto da hardware e software , che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualità delle estrazioni;
u) terminale: l’apparecchiatura elettronica che consente l’accettazione del gioco presso il punto di raccolta fisico, la stampa delle ricevute di gioco nonché la convalida e il pagamento delle vincite per gli importi pagabili presso i punti di raccolta fisici;
v) vincita: l’importo totale cui il giocatore ha diritto a seguito della verifica della corrispondenza totale o parziale, con una stessa giocata, o della non corrispondenza, anche dal punto di vista della posizione dei numeri, tra la combinazione e la combinazione vincente.
Art. 3.
Basi numeriche
- I giochi numerici si basano sul pronostico di uno o più numeri interi rispetto a un paniere di numeri interi, predeterminato per ogni formula di gioco.
- Il paniere può contenere un insieme di numeri interi da 0 a 1.000.000, è definito per ogni singola formula di gioco ed è la base sulla quale si effettuano le estrazioni.
Art. 4.
Combinazioni
- Il minimo e il massimo di combinazioni oggetto del pronostico sono definiti per ogni singola formula di gioco.
- Ai fini dell’individuazione dell’esito della giocata, la combinazione va confrontata con la combinazione vincente per verificarne, in relazione ai casi previsti dalla specifica disciplina di gioco, la corrispondenza totale o parziale o la non corrispondenza anche dal punto di vista della posizione dei numeri nell’ambito delle medesime combinazioni.
Art. 5.
Posta di gioco
- Il valore minimo e massimo della posta di gioco è definito da una soglia minima di euro 0,10 a una soglia massima di euro 200,00, con intervalli minimi di euro 0,10.
- La posta di gioco complessiva non può essere superiore a euro 1.000,00, con esclusione delle giocate sistemistiche e a caratura di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) .
Art. 6.
Modalità di partecipazione
- La giocata si realizza attraverso la raccolta fisica o la raccolta a distanza.
- La raccolta fisica si realizza attraverso la richiesta di effettuare un pronostico presso un punto di raccolta fisico che provvede, attraverso i terminali messi a disposizione dal concessionario, a registrare la giocata, a fronte del pagamento della posta di gioco complessiva, sul relativo sistema di elaborazione.
- Le combinazioni costituenti la giocata presso un punto di raccolta fisico possono essere affidate alla scelta casuale, attraverso il software del terminale di gioco, oppure possono essere determinate dal giocatore; in tal caso, la scelta può essere effettuata a voce oppure attraverso la compilazione di una schedina in formato cartaceo, messa a disposizione dal concessionario presso il punto di raccolta fisico, dotata delle necessarie caratteristiche per essere letta dal terminale, o in formato digitale, attraverso i canali autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; la schedina, sia in formato cartaceo che digitale, può avere anche forma precompilata.
- A seguito della richiesta di una giocata mediante raccolta fisica, il terminale emette una ricevuta di gioco, riportante le combinazioni di gioco del pronostico e attestante l’avvenuta transazione, da consegnare al giocatore.
- I modelli delle schedine di partecipazione e le relative ricevute di gioco devono riportare le informazioni previste dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 ottobre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
- La raccolta a distanza avviene attraverso l’accesso del giocatore sul sito ovvero sulla App del concessionario o del rivenditore a distanza autorizzato, al fine di effettuare il pronostico attraverso l’utilizzo del proprio conto di gioco e addebitando sul medesimo, previa verifica della capienza del relativo saldo disponibile, la posta di gioco complessiva, necessaria all’effettuazione della transazione.
Art. 7.
Tipologia di giocate
- 1. Le giocate possono essere delle seguenti tipologie:a) giocata singola: la giocata che riporta le combinazioni scelte dal giocatore senza alcuna elaborazione matematica;b) giocata sistemistica: la giocata generata dallo sviluppo matematico del pronostico, dal quale deriva la pluralità delle combinazioni pronosticate, nei limiti previsti dalla disciplina specifica della singola formula di gioco;
c) giocata a caratura: la giocata organizzata ed effettuata, sotto la propria responsabilità, dal concessionario o dal titolare del punto di raccolta fisico o a distanza, derivante dalla suddivisione di una giocata sistemistica in quote di uguale valore, denominate cedole di caratura, acquistabili separatamente, anche attraverso il coinvolgimento del giocatore;
d) giocata in abbonamento: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
e) giocata su prenotazione: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri, non consecutivi, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
f) giocata in sottoscrizione: la giocata, effettuata esclusivamente attraverso la raccolta a distanza, che riporta un pronostico, valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito della posta di gioco sul conto di gioco per ogni singolo concorso.
- La giocata, in aggiunta ai numeri pronosticati, può riportare altri numeri, caratteri alfabetici o simboli, anche celati attraverso un codice bidimensionale o altro idoneo meccanismo, generati casualmente dal sistema senza pagamento di ulteriore posta di gioco, che consentono eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni.
- La giocata può riportare, altresì, caratteri alfabetici o simboli, anche celati attraverso un codice bidimensionale o altro idoneo meccanismo, in ogni caso abbinati a numeri, anche attraverso un meccanismo di generazione casuale, con pagamento di ulteriore posta di gioco, che consentono eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni.
Art. 8.
Ricevute di gioco
- Nel caso di raccolta fisica, il titolo comprovante l’avvenuta giocata e legittimante il reclamo dell’eventuale vincita è la ricevuta di gioco, in originale, rilasciata dal terminale, secondo la disciplina di riferimento di ogni singolo gioco.
- La ricevuta di gioco mediante raccolta fisica deve contenere necessariamente i seguenti dati:a) il numero del concorso e/o la data di estrazione del concorso;b) il codice identificativo del punto di raccolta fisico;
c) il codice identificativo del terminale;
d) il codice univoco o il numero progressivo attribuito alla giocata direttamente dal sistema del concessionario;
e) la data e l’ora di accettazione della giocata;
f) il pronostico effettuato e la posta di gioco complessiva;
g) le combinazioni e, ove possibile nel caso di giocata sistemistica, lo sviluppo di tutte le combinazioni con indicazione del relativo importo della posta di gioco;
h) i codici di controllo;
i) il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
relativo al gioco legale e responsabile;
j) la denominazione e/o il logo del gioco;
k) in caso di giocata a caratura, oltre ai dati di cui alle lettere da a) a j) , anche il numero totale delle cedole di caratura di cui si compone la giocata, l’importo complessivo della giocata, nonché, per le singole cedole, il numero identificativo e l’importo della singola cedola a caratura.
- Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata in abbonamento e il sistema non consenta il rilascio di singole ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui al comma 2, anche i seguenti dati:a) l’importo complessivo della giocata;b) il riferimento al primo e all’ultimo numero dei concorsi in abbonamento.
- Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata su prenotazione e il sistema non consenta il rilascio di singole ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui al comma 2, anche i seguenti dati:a) l’importo complessivo della giocata;b) il riferimento al numero di tutti i concorsi in prenotazione.
- Nel caso di raccolta a distanza, la giocata si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario, il quale provvede a inviare, in via telematica attraverso il punto di raccolta a distanza, la conferma della giocata e gli elementi di cui al comma 2, lettere a) , d) , e) , f) , g) , i) , j) e k) .
Art. 9.
Orari di raccolta delle giocate
- La raccolta delle giocate è consentita nell’arco temporale di riferimento del concorso, variabile per ogni singola formula di gioco.
- L’apertura di un concorso per ogni singola formula di gioco avviene nel periodo utile per consentire le varie tipologie di giocate di cui all’articolo 7.
- La chiusura del concorso deve avvenire prima dell’inizio del periodo necessario a consentire le operazioni preordinate alle estrazioni che non può essere inferiore a:a) 30 minuti prima dell’orario fissato per le estrazioni effettuate tramite urne elettroniche;b) 15 secondi prima dell’orario fissato per le estrazioni effettuate tramite generatori di numeri casuali.
- Le giocate di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) , b) e c) , possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire dall’apertura del concorso di riferimento e fino all’orario di chiusura del medesimo.
- Le giocate di cui all’articolo 7, comma 1, lettere d) , e) e f) possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire da un termine iniziale prestabilito e fino all’orario di chiusura del primo concorso di riferimento.
Art. 10.
Limite temporale di annullamento delle giocate
- La giocata, nel caso di raccolta fisica, può essere annullata, esclusivamente su richiesta del giocatore, entro un limite temporale massimo di 5 minuti dall’emissione della ricevuta di gioco, sempre che l’operazione possa avvenire entro l’orario di chiusura della raccolta del relativo concorso.
- La giocata non può essere in ogni caso annullata se il gioco prevede esclusivamente la possibilità di una vincita immediata rilevabile al momento della giocata ovvero nel caso in cui l’esito sia stato svelato.
Art. 11.
Sistemi estrazionali
- Le estrazioni possono avvenire o attraverso urne elettroniche, nelle quali sono inserite sfere riportanti i numeri del paniere di riferimento, o tramite generatori di numeri casuali (RNG).
- Nel caso di urne elettroniche, le sfere riportanti i numeri del paniere, dotate singolarmente di idonea certificazione che garantisce l’univocità e l’esclusiva appartenenza alle serie impiegate per le operazioni di estrazione, devono essere caratterizzate dalla presenza di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la lettura del numero di volta in volta estratto.
- Le estrazioni sono svolte ordinariamente senza ripetizione, ossia senza reimmissione dei numeri estratti, salvo i casi in cui sia previsto in maniera differente dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.
- In caso di mancato o inidoneo funzionamento delle urne elettroniche, è possibile far ricorso ad urne manuali, assicurando accorgimenti che escludano la possibilità di visualizzazione o di identificazione del contenuto delle sfere o di altri dispositivi inseriti nelle medesime.
- Nel caso di estrazioni manuali, le sfere e i differenti dispositivi utilizzati devono essere identici e chiusi con coperchio a scatto o avvitabile e i numeri devono essere riportati al loro interno senza risultare in alcun modo visibili.
- I generatori di numeri casuali (RNG) utilizzati per le estrazioni, secondo quanto previsto per ogni singolo gioco, devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualità, impredicibilità ed equiprobabilità.
Art. 12.
Frequenza delle estrazioni
- La frequenza delle estrazioni è determinata dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.
- La frequenza minima per le estrazioni è di 5 minuti.
- La frequenza massima per le estrazioni è annuale.
- Le estrazioni possono essere di tipo immediato e puntuale a richiesta del giocatore, senza generare frequenze, qualora previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.
Art. 13.
Vincite
- La disciplina delle singole formule di gioco può prevedere che la vincita si verifichi anche o solo nei casi di corrispondenza di posizione dei numeri contenuti nelle combinazioni con la posizione dei numeri contenuti nella combinazione vincente o di non corrispondenza dei numeri contenuti nella combinazione.
- Le vincite possono essere distinte in differenti categorie, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.
- Le vincite possono essere cumulate, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.
- Il limite minimo dell’importo di vincita non può essere inferiore alla posta di gioco minima prevista per la singola combinazione di ogni formula di gioco.
- Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere un limite massimo di vincita per ogni giocata o per ogni singola combinazione.
- Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere l’assegnazione di vincite realizzabili senza ulteriore posta di gioco e secondo modalità predefinite, al momento della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell’esito.
- Gli importi delle vincite di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco, sono compresi tra un minimo di euro 0,10 e un massimo di euro 1.000,00.
Art. 14.
Probabilità
- Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare le probabilità di vincita per ogni tipologia o categoria di vincite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 15.
Payout e montepremi
- Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare un payout teorico stimato o, nei casi previsti ai commi successivi, un payout reale calcolato.
- Per i giochi a totalizzatore, che prevedono la costituzione di un montepremi, il payout reale è predeterminato sulla base della percentuale prevista del montepremi medesimo; il payout teorico è stimato nei casi in cui la determinazione di indizione preveda la presenza di un fondo per integrare il montepremi.
- Per i giochi a quota fissa, che non prevedono la costituzione di un montepremi, il payout teorico è stimato sulla base delle proiezioni della probabilità di vincita in relazione alla raccolta che si ritiene realizzabile.
- I limiti del payout teorico non possono essere inferiori al 50 per cento e superiori al 78 per cento della raccolta.
- Il concessionario è tenuto a fornire preventivamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli una relazione dettagliata delle stime e degli elementi utilizzati per il calcolo del payout teorico, riferiti a un periodo idoneo alla valutazione del singolo gioco.
- Il payout reale, verificato su base annuale, quantomeno dell’anno intero successivo all’indizione, non può presentare oscillazioni superiori al 2 per cento rispetto ai limiti del payout teorico di cui al comma 4.
Art. 16.
Bollettino ufficiale
- I risultati delle estrazioni sono evidenziati in un Bollettino ufficiale, emanato entro il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni necessarie all’acquisizione dei dati da inserire e pubblicato sul sito del concessionario.
- Fatto salvo quanto previsto per le singole formule di gioco dalle determinazioni di indizione, il Bollettino ufficiale deve riportare quantomeno i numeri estratti, il concorso o l’estrazione di riferimento, anche attraverso un Notiziario delle estrazioni, e l’indicazione delle giocate vincenti.
Art. 17.
Termini di riscossione
- Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.
- Per i giochi numerici a totalizzatore nazionale «SuperEnalotto », «SuperStar», «SiVinceTutto SuperEnalotto» ed «Eurojackpot», il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
- Le vincite non riscosse nei termini di cui ai precedenti commi sono versate all’erario.
Art. 18.
Modalità di riscossione
- La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante raccolta fisica avviene, a seconda dell’importo corrispondente, al netto della ritenuta di cui all’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo una delle seguenti modalità di richiesta, allegando la ricevuta di gioco integra e in originale:a) presso un qualunque punto di raccolta fisico;b) presso specifici punti di raccolta fisici;
c) presso un punto di raccolta fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore;
d) presso l’Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato.
- I limiti degli importi per i quali si applicano le modalità di cui al comma 1 sono definiti dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.
- La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante raccolta a distanza avviene:a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale è stata emessa la giocata;b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione.
Art. 19.
Custodia delle ricevute di gioco
- Le ricevute di gioco vincenti, derivanti da raccolta fisica, sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate per la riscossione, per un periodo di sei mesi a far data dalla presentazione delle medesime.
- Nei casi di contenzioso instauratosi prima del termine di cui al comma 1, le ricevute sono acquisite e conservate dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
- Le ricevute di gioco derivanti da raccolta fisica annullate o rimborsate sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate, per un periodo di tre mesi a far data dalla presentazione delle medesime.
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può, con proprie determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
Art. 20.
Reclami
- Il giocatore, entro sessanta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale, può presentare reclamo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora quanto contenuto nel Bollettino ufficiale non consenta di ottenere il riconoscimento delle vincite alle quali lo stesso ritiene di avere diritto.
- Al reclamo è allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa del promemoria della giocata a distanza.
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti l’esito del reclamo, prevedendo, se del caso, la pubblicazione del Bollettino ufficiale modificato.
Art. 21.
Sperimentazione
- Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco prevedono ordinariamente un periodo di sperimentazione non inferiore ad un anno.
- Allo scadere del periodo di sperimentazione previsto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, sulla base dei dati della raccolta del gioco e di altri dati ritenuti rilevanti, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione, all’introduzione della formula di gioco in via definitiva.
- La medesima disciplina di cui ai commi precedenti si applica nei casi di modifiche o adeguamenti sostanziali di formule di gioco esistenti.
Art. 22.
Digitalizzazione
- Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la possibilità di meccanismi di digitalizzazione ai fini della raccolta dei giochi o dell’attribuzione di vincite.
- Con specifici provvedimenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può altresì prevedere modalità di digitalizzazione valevoli per più formule di gioco.
Art. 23.
Indizione e modifica delle formule di gioco
- Con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche specifiche, le categorie di vincita e la meccanica di ciascuna formula di gioco numerico a quota fissa o a totalizzatore nazionale, anche con partecipazione a distanza, nell’ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento.
- Ai fini di quanto previsto al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell’impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali derivante dall’introduzione o dall’adeguamento o dalla modifica della formula di gioco.
- Il concessionario è tenuto in ogni caso a presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a sostegno di quanto proposto, una attestazione di conformità alla nuova formula di gioco, rilasciata da un primario istituto di ricerca, dei moduli tecnici e statistici realizzati dal concessionario medesimo.
TITOLO II
GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA
Art. 24.
Caratteristiche
- I giochi numerici a quota fissa si contraddistinguono per la presenza di un moltiplicatore, fisso e predeterminato in base alla probabilità di vincita di una specifica combinazione di gioco rispetto alla sorte pronosticata e alla combinazione vincente.
- I giochi numerici a quota fissa devono garantire, su base quantomeno annuale, un utile erariale, tenuto conto dei parametri di cui all’articolo 15.
Art. 25.
Gioco del Lotto
- Il gioco del Lotto è disciplinato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, dal presente regolamento e, per quanto da quest’ultimo non espressamente previsto, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.
Art. 26.
Altri giochi numerici a quota fissa
- Gli altri giochi numerici a quota fissa sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del Lotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per i quali l’importo della vincita, conseguita sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, sia predeterminato in base ad un moltiplicatore prefissato.
- Tra i giochi di cui al comma 1 sono annoverati:a) il «10eLotto», introdotto con determinazione direttoriale 13 luglio 2009;b) il «MillionDay», introdotto con determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018;
c) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell’articolo 23.
Art. 27.
Giochi opzionali e complementari
- Le formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto e agli altri giochi numerici a quota fissa sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell’Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non può essere effettuata autonomamente ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del Lotto o agli altri giochi numerici a quota fissa.
- Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del Lotto o per gli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo comunque l’attribuzione di vincite.
- Ai fini della indizione di quanto previsto al comma 2, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell’impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l’introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima.
- Tra le formule di gioco di cui al comma 1 sono annoverati:a) per il gioco del Lotto:1. «Simbolotto», disciplinato con determinazione
direttoriale del 9 luglio 2019;
2. «Numero Oro», gioco del Lotto disciplinato con determinazione direttoriale del 29 maggio 2024;
b) per il «10eLotto»:
1. «Numero Oro», disciplinato con determinazione direttoriale del 19 giugno 2014;
2. «Doppio Oro», disciplinato con determinazione direttoriale del 19 settembre 2021;
3. «Extra», disciplinato:
3.1 per la mod al ità con estrazione a intervallo di tempo, con determinazione direttoriale del 28 luglio 2020;
3.2 per la modalità con estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto, con determinazione direttoriale dell’8 ottobre 2021;
c) per il «MillionDay»:
1. «Extra», disciplinato con determinazione direttoriale del 4 marzo 2022;
d) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell’articolo 23.
Art. 28.
Commissioni di vigilanza e di controllo
- Le estrazioni del gioco del Lotto, degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonché le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche, effettuate in uno o più luoghi sede di ruota, secondo quanto previsto dalle determinazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.
- Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonché le operazioni successive di validazione sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell’Agenzia delle dogane e monopoli.
- Le estrazioni degli altri giochi numerici a quota fisse e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell’Agenzia delle dogane e monopoli.
- La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell’Agenzia.
- Gli oneri economici per le attività delle Commissioni sono a carico dei concessionari.
TITOLO III
GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE
Art. 29.
Caratteristiche
- I giochi numerici a totalizzatore nazionale si contraddistinguono per la presenza di un montepremi derivante dall’accumulo di una quota della raccolta delle giocate, per una o più categorie di vincita, e dall’eventuale corresponsione di un jackpot .
- La quota di utile erariale derivante dai giochi numerici a totalizzatore nazionale non può essere inferiore al 20 per cento per ogni singola formula di gioco.
Art. 30.
Gioco del SuperEnalotto
- Il gioco del SuperEnalotto, introdotto dal decreto direttoriale dell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’11 giugno 2009, è disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2015 e dal decreto direttoriale del 16 novembre 2015.
Art. 31.
Altri giochi numerici a totalizzatore nazionale
- Gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del SuperEnalotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per i quali l’importo delle singole vincite, conseguite sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, è ordinariamente determinato in base alla ripartizione in parti uguali del montepremi di categoria di vincita.
- Tra i giochi di cui al comma 1 sono annoverati:a) il «SiVinceTutto SuperEnalotto», introdotto con decreto direttoriale del 20 ottobre 2011 e regolamentato con decreto direttoriale del 17 novembre 2015;b) il «Vinci per la Vita – Win for Life», introdotto con decreto direttoriale del 16 settembre 2009 e disciplinato con decreto direttoriale del 9 maggio 2014;
c) l’«Eurojackpot», introdotto con decreto direttoriale del 16 marzo 2012 e disciplinato con determinazione direttoriale dell’11 febbraio 2022;
d) il «Play Your Date», introdotto e disciplinato con determinazione direttoriale del 3 aprile 2023;
e) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell’articolo 23.
Art. 32.
Giochi opzionali e complementari
- Le formule di gioco opzionali e complementari ai giochi numerici a totalizzatore nazionale sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell’Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non può essere effettuata autonomamente, ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del SuperEnalotto o agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.
- Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del SuperEnalotto o per gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale, prevedendo comunque l’attribuzione di vincite.
- Ai fini della indizione delle formule di gioco di cui al comma 2, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell’impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l’introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima.
- Tra le formule di gioco di cui al comma 1 sono annoverati:a) il «SuperStar», introdotto con decreto direttoriale dell’11 giugno 2009 e disciplinato con decreto direttoriale del 16 novembre 2015;b) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell’articolo 23.
Art. 33.
Commissioni di vigilanza e di controllo
- Le estrazioni del SuperEnalotto, degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonché le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche e vengono effettuate nel luogo previsto dalle determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell’Agenzia o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.
- Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonché le operazioni successive di validazione, sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell’Agenzia delle dogane e monopoli.
- Le estrazioni degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell’Agenzia delle dogane e monopoli.
- La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Gli oneri economici per le attività delle Commissioni sono a carico dei concessionari.
Art. 34. Fondi
- La gestione della raccolta di gioco è effettuata tramite appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati.
- Per ognuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale possono essere previsti uno o più fondi corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi.
- I fondi di cui al comma 2 sono alimentati da una quota del montepremi, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.
- Al fine di garantire la quota minima di ripartenza di una categoria di vincita, nonché il pagamento di determinate categorie di vincita, le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la riassegnazione al montepremi di specifiche quote da uno dei fondi, garantendo, in ogni caso, una giacenza minima del fondo medesimo.
- Nel caso in cui, per ogni concorso, l’ammontare presente nel fondo non sia sufficiente a garantire il pagamento dell’intero importo previsto per determinate categorie di vincita, il concessionario può prelevare l’importo necessario al pagamento delle vincite da un altro dei fondi istituiti, ovvero, in caso di incapienza, è tenuto ad anticipare le somme necessarie al pagamento delle vincite.
- In tutti i casi di utilizzo di fondi o di anticipi ai sensi del comma 5, il concessionario è tenuto a ripristinare la contabilità specifica dei singoli fondi, ovvero a recuperare quanto anticipato con uno o più prelievi dal fondo di riferimento, fornendo adeguata rendicontazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 35.
Vincite straordinarie
- Ai fini della redistribuzione ai giocatori di una quota percentuale del montepremi confluito nei fondi di ciascuna formula di gioco, possono essere previste vincite straordinarie con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- La redistribuzione di cui al comma 1 può essere prevista purché siano verificati i seguenti presuppostia) sia garantita una giacenza minima dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria, secondo i criteri stabiliti, per ciascuna formula di gioco, con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;b) l’ammontare dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria raggiunga un livello per il quale si reputi opportuna la redistribuzione.
- Le vincite straordinarie possono essere previste, con ogni singolo provvedimento, per un numero massimo di 20 concorsi e devono, per le modalità di riassegnazione, garantire la finalità perseguita attraverso la previsione di un numero limitato di vincite di importo elevato, pari al massimo a euro 1.000.000,00, rispetto al numero di vincite di basso importo, non inferiore, in ogni caso, a euro 1.000,00.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 36.
Adeguamento delle formule di gioco esistenti
1. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le formule dei giochi numerici esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.
Art. 37.
Sospensione e cessazione giochi esistenti
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può, per rilevanti motivi di interesse pubblico, provvedere, con proprie determinazioni direttoriali, a sospendere per un periodo determinato, non superiore ad un anno, una o più formule di giochi numerici ed eventualmente a dichiararne la cessazione.
- L’efficacia della sospensione o della cessazione deve tener conto delle giocate eventualmente già effettuate e dei tempi tecnici di implementazione delle soluzioni necessarie.
Art. 38.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 39.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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