Pay-out, le modalità di calcolo nella determinazione Adm

Adm definisce i dettagli di calcolo del pay-out con una determinazione direttoriale.

Una determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le modalità specifiche per il calcolo del pay-out, al fine di individuare il valore medio complessivo del medesimo, in relazione alle lotterie attive, per garantire il rispetto della percentuale prevista dalla normativa vigente in sede di approvazione e ai fini dell’indizione di ciascuna lotteria a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza.

Il calcolo – spiega Adm – è effettuato sia in relazione ai dati di raccolta e all’effettiva percentuale di restituzione in vincita, sia in base alla stima della raccolta nei dodici mesi successivi. Il valore del pay-out da considerare, ai fini dell’approvazione di ciascuna lotteria, è calcolato mensilmente per consentire una valutazione aggiornata dell’andamento della restituzione in vincita rispetto alla raccolta.

Ai fini dell’individuazione delle lotterie attive, sono prese in considerazione sia le lotterie indette, sia quelle per le quali sia stata concessa l’approvazione della proposta del concessionario ai fini dell’indizione.

La percentuale effettiva di restituzione della raccolta in vincite è calcolata attraverso il rapporto tra i premi effettivamente reclamati e la raccolta effettiva. Il concessionario deve altresì fornire su base mensile, per i dodici mesi successivi, una stima delle vendite sulla base del dato della media mensile dei dodici mesi precedenti ovvero, nei casi di lotterie indette da meno di dodici mesi, dalla proiezione su dodici mesi delle vendite effettuate nel periodo di avvenuta distribuzione; la stima deve comprendere anche le lotterie già approvate ma non ancora indette facendo riferimento al lotto iniziale e al pay-out indicati nella proposta approvata.

Per le lotterie con partecipazione a distanza, oggetto di trasposizione della struttura premi e del pay-out di quelle fisiche, non ancora indette, atteso il riscontrato maggiore arco temporale di vendita di un lotto di giocate rispetto ai biglietti fisici, il lotto iniziale viene riproporzionato applicando al lotto proposto il fattore derivante dalla percentuale calcolata dal rapporto tra le vendite effettive e il valore dei lotti delle altre lotterie con partecipazione a distanza della medesima specie dello stesso prezzo o, in caso di mancanza, di quello più vicino a quello del prezzo proposto, con arrotondamento per eccesso.

Il calcolo è condotto attraverso il rapporto, per ciascuna lotteria già indetta o per la quale sia stata disposta l’approvazione, tra la restituzione teorica in vincite prevista per ciascuna lotteria e la stima delle vendite dei dodici mesi successivi.

Al fine di richiedere l’approvazione e la successiva indizione di una nuova lotteria, il concessionario presenta una proposta di struttura premi e di pay-out per ogni singolo lotto di cui la medesima si compone. Nel caso in cui la proposta del concessionario comporti, sulla base di elementi identitari, la sostituzione di una lotteria con un’altra, con possibile coesistenza temporale delle medesime, i dati da considerare sono quelli della lotteria proposta in sostituzione.

Qui la determinazione direttoriale.